Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27753 - pubb. 27/07/2022

Da quando spiega i suoi effetti lo scioglimento dai contratti pendenti nel fallimento e nell’amministrazione straordinaria?

Cassazione civile, sez. I, 14 Giugno 2022, n. 19146. Pres. Genovese. Est. Crolla.


Fallimento – Contratti pendenti – Scioglimento – Effetti



In caso di fallimento, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, determinandosi con l’apertura della procedura la sospensione degli effetti del contratto, lo scioglimento ha effetto a partire dalla dichiarazione di fallimento e questo anche se la volontà di sciogliersi viene espressa dal curatore in un momento successivo.

Al contrario, nella procedura di amministrazione straordinaria, dove opera il principio delle continuità di esecuzione dei contratti, i crediti per i corrispettivi delle prestazioni maturati nel periodo compreso tra l’apertura della procedura e la decisione del Commissario di sciogliersi dal contratto vanno pagati in prededuzione ai sensi dell’art 52 d.lvo 270/99 a tenore del quale «i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma dell’art 111, primo comma, nr. 1) della legge fallimentare anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria». (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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