Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27771 - pubb. 30/07/2022

L’art. 111-ter, comma 3, l.f. regola il concorso tra crediti prededucibili e crediti assistiti da prelazione

Cassazione civile, sez. I, 10 Giugno 2022, n. 18882. Pres. Cristiano. Est. Vella.


Fallimento – Crediti e spese prededucibili – Creditori garantiti da ipoteca – Spese specifiche – Rapporto tra l’art. 111-bis e l’art. 111-ter



L'art. 111-bis, comma 2, l.fall. non stabilisce tout court che i crediti prededucibili siano soddisfatti con quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare con esclusione “dell’intero” ricavato dalla vendita dei beni oggetto di pegno ed ipoteca (ché, altrimenti, si porrebbe in contrasto frontale con la precedente disposizione dell’art. 111, comma 1, nn. 1 e 2, l.fall.), ma prevede, significativamente, l’esclusione (solo) «per la parte destinata ai creditori garantiti», ossia per quella porzione della corrispondente massa attiva alla cui individuazione concorre l’art. 111-ter, comma 3, l.fall., posto che è proprio il conto autonomo delle vendite dei singoli beni gravati da ipoteca, pegno, privilegio speciale mobiliare o immobiliare, che il curatore deve tenere, lo strumento attraverso il quale deve essere individuata la somma che va attribuita ai creditori muniti della relativa prelazione speciale.

L’art. 111-ter, comma 3 l.fall. non è dunque una norma di natura meramente “contabile”, ma una fondamentale disposizione diretta a comporre l’apparente antinomia generata dagli artt. 111 e 111 bis l.fall.; essa regola infatti il concorso tra crediti prededucibili e crediti assistiti da prelazione, prevedendo l’imputazione al ricavato dalla vendita dei singoli beni sui quali si esercita la prelazione (maggiorato delle «entrate») delle «uscite di carattere specifico» – ossia delle spese prededucibili sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione di ciascun bene - oltre che di una quota proporzionale delle uscite «di carattere generale» della procedura, in quanto sostenute nell'interesse di tutti i creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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