Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27772 - pubb. 30/07/2022

Il corretto svolgimento della procedura competitiva non esclude il potere del giudice di impedire il perfezionamento della vendita

Cassazione civile, sez. I, 17 Giugno 2022, n. 19604. Pres. Scaldaferri. Est. Pazzi.


Fallimento - Vendite competitive - Potere del giudice di impedire il perfezionamento della vendita - Ratio - Presupposti



Se le regole previste dall'art. 107, comma 1, l. fall. costituiscono il modo attraverso il quale la disciplina fallimentare intende perseguire l'intento di ottenere il più consistente risultato dalla vendita al fine di soddisfare nel migliore dei modi l'interesse del ceto creditorio, l'art. 108, comma 1, l. fall. è il rimedio che il sistema appronta per l'ipotesi in cui, nonostante il rispetto dei criteri di pubblicità, competizione e riferimento a valori di stima, l'aggiudicazione sia avvenuta a un prezzo "notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato", rendendo così opportuna la rinnovazione della vendita onde conseguire un risultato maggiormente in linea con l'andamento, attuale e locale, delle contrattazioni e più consono al tornaconto dei creditori.

Il potere discrezionale di impedire il perfezionamento della vendita di immobili così riconosciuto al giudice delegato è, quindi, subordinato, da una parte, all'individuazione del giusto prezzo del compendio posto in vendita, "tenuto conto delle condizioni di mercato", dall'altra alla constatazione di una notevole sproporzione in diminuzione fra lo stesso e il prezzo di aggiudicazione.

Il "giusto prezzo" non corrisponde, perciò, a un valore astratto, ma all'apprezzamento che un bene immobile può riscuotere sul mercato immobiliare, in ragione delle sue caratteristiche, in un preciso momento storico e nel contesto economico del luogo in cui la procedura competitiva è avvenuta.

L'individuazione del "giusto prezzo" del compendio posto in vendita, al fine di verificare poi se sussista una notevole sproporzione con il prezzo di aggiudicazione, non può dunque avvenire facendo riferimento al solo fatto che il prezzo ottenuto sia il risultato della procedura competitiva (sia essa avvenuta attraverso uno, alcuni o numerosi tentativi), perché una simile interpretazione della norma finirebbe per abrogarne la portata, giacché il prezzo di aggiudicazione costituisce sempre l'esito finale, a seguito delle offerte al rialzo presentate, della competizione (con la conseguenza che il giudice non potrebbe mai impedire la vendita). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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