Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7078 - pubb. 04/04/2012

Condizioni per la deroga al principio prioritario dell'affidamento condiviso dei figli; ragioni che giustificano il potere discrezionale del giudice ex articolo 155 sexies c.c.

Cassazione civile, sez. I, 29 Marzo 2012, n. 5108. Est. Gianicola.


Separazione consensuale – Art. 155-bis c.c. – Affidamento esclusivo – Conflittualità – Condizioni perché giustifichi l'affidamento monogenitoriale.

Mediazione familiare – Art. 155-sexies c.c. – Giudizio di opportunità – Rischi per il minore.



In tema di separazione personale, la regola prioritaria dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 cod. civ., è, ai sensi dell’art. 155 bis, primo comma, cod. civ., derogabile solo ove la sua applicazione risulti contraria all’interesse del minore, interesse che costituisce esclusivo criterio di valutazione in rapporto alle diverse e specifiche connotazioni dei singoli casi dedotti in sede giudiziaria. La mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regine preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole; assume, invece, connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro superiore interesse. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L'art. 155-sexies c.c. attribuisce al giudice un potere discrezionale esercitabile per ragioni di opportunità, ragioni la cui ricorrenza risulta evidentemente esclusa nel caso in cui sia dal giudice rilevata urgenza di provvedere per evitare anche che, nelle more del ristabilimento del dialogo genitoriale, la prole possa subire danni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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