Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7221 - pubb. 23/05/2012

Medici o psicologi, la qualificazione dell'esperto a rendere la consulenza è compito esclusivo del giudice di merito

Cassazione civile, sez. I, 14 Maggio 2012, n. 7452. Est. De Chiara.


Consulenza tecnica su disturbi psicologici - Scelta dell'esperto - Psicologo invece di medico - Discrezionalità del giudice - Sussiste.



Nessuna norma impone di affidare a medici piuttosto che a psicologi le consulenze tecniche riguardanti disturbi psicologici; la verifica della concreta qualificazione dell'esperto a rendere la consulenza è compito esclusivo del giudice di merito che, peraltro, nella sua decisione, ben può motivare per relationem richiamando il contenuto della consulenza tecnica di ufficio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 191 c.p.c.


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