Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9304 - pubb. 18/07/2013

Se l’affectio coniugalis è già venuto meno, l’abbandono della casa coniugale è irrilevante ai fini dell’addebito

Cassazione civile, sez. VI, 27 Giugno 2013, n. 16285. Est. Campanile.


Rapporto dei coniugi già disgregato – Abbandono del tetto coniugale – Rilevanza ai fini dell’addebito – Esclusione.

Rapporto dei coniugi già disgregato – Abbandono del tetto coniugale – Rilevanza ai fini dell’addebito – Esclusione.

Immobile in comproprietà – Occupazione da parte dell’un coniuge, in via esclusiva – Conseguenze – Indennità ex art. 1102 c.c. – Sussiste.

Assegno di mantenimento – Rapporti di credito, debito tra onerato e avente diritto – Compensabilità – Esclusione.



Va riconosciuta l'irrilevanza, ai fini dell'addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da "affectio coniugalis". Quanto alla efficacia lesiva dell'abbandono del tetto coniugale, la più recente giurisprudenza della Corte (Cass., 30 gennaio 2013, n. 2183) ha ribadito il principio secondo cui deve escludersi che esso, quando intervenga in una situazione già irrimediabilmente compromessa, anche per ragioni obiettive, che prescindono dall'addebitabilità ad uno dei coniugi (Cass., 21 marzo 2011, n. 2011; Cass., 9 ottobre 2007, n. 21099), costituisca condotta contraria ai doveri del matrimonio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Va riconosciuta l'irrilevanza, ai fini dell'addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il coniuge che occupi in via esclusiva l'intero appartamento di proprietà comune, deve considerarsi tenuto al pagamento di un'indennità ex art. 1102 c.c. (cfr. Cass., 30 marzo 2012, n. 5156). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’onerato non può compensare con propri crediti che vanti verso l’avente diritto, l’importo che deve a titolo di assegno di mantenimento (v. Cass., 10 dicembre 2008, n. 28987, cfr., Cass., 21 febbraio 2001, n. 2492; Cass., 10 ottobre 2003, n. 15164; Cass., 20 marzo 2009, n. 6864). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale