Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9471 - pubb. 25/09/2013

Omesso mantenimento del figlio maggiorenne: la Cassazione delinea i confini tra l’inadempimento che ha conseguenze penali (570 c.p.) e quello che resta mero illecito civile

Cassazione penale, 30 Maggio 2013, n. 23581. Est. Carcano.


Figli maggiorenni – Obbligo del mantenimento – Omissione – Responsabilità civile e penale – Differenze – Maggiorenne portatore di handicap – Maggiorenne inabile al lavoro – Rilevanza ai fini della responsabilità penale – Sussiste.



Integra il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2 c.p. la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza ai figli di "età minore" ovvero maggiorenni "inabili a lavoro". L'obbligo, penalmente sanzionato, di prestare i mezzi di sussistenza ha dunque un contenuto soggettivamente e oggettivamente più ristretto di quello delle obbligazioni previste dalla legge civile. Il genitore separato, infatti, è obbligato ex art. 155 quinquies c.c. a concorrere al mantenimento del figlio anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo; obbligo che perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica (Sez., I, civile, 8 febbraio 2012, n. 1773; Sez. VI, civile, 15 febbraio 2012, n. 2171). Per i figli maggiorenni, portatori handicap grave, il secondo comma del citato art. 155 quinquies prevede l'applicazione delle disposizione stabilite in favore dei figli minori. Posto che la lettera della norma fornisce "la cornice" per l'interpretazione del precetto penale e all'interno di essa va ricercato il significato della disposizione, ne discende che la "inabilità al lavoro" dei figli maggiorenni è condizione imprescindibile per la configurabilità del reato previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2 c.p.. "Inabile al lavoro" è la persona che abbia una "totale e permanente inabilità lavorativa" ex art. 2 e 12 legge n. 118 del 1971. Mentre, la persona cui sia riscontrata una "invalidità" che comporti una riduzione permanente della "capacità lavorativa" inferiore o pari al 74% non può essere annoverata tra gli "inabili al lavoro" (artt. 2 e 13 Legge 118 del 1971 e art. 9 d.lgs. 509 del 1988. In tal caso, la violazione dell'obbligo di corrispondere al figlio maggiorenne un eventuale assegno di mantenimento integra un illecito civile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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