Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10284 - pubb. 09/04/2014

Cancellerie dei Tribunali: aperte almeno 5 ore al giorno

Consiglio di Stato Roma, 20 Febbraio 2014. Est. Migliozzi.


Tribunale - Orario di apertura al pubblico delle segreterie e cancellerie.



Per effetto dell’art.162, 1° comma della legge 23 ottobre 1962 n.1196, le cancellerie e segreterie giudiziarie devono essere aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e delle segreterie interessate. Stante l’inequivoco tenore letterale della predetta norma, ai capi degli uffici giudiziari spetta il potere regolamentare di stabilire l’orario di apertura al pubblico delle cancellerie e segreterie, ma sempre nell’osservanza del limite della durata dell’orario di apertura di cinque ore giornaliere, come previsto dal citato art.162. Quella testè riportata è una norma tassativa che se da un lato rimette alla discrezionalità del Dirigente il potere di articolare l’orario in questione nel senso di poter variamente fissare l’ora di inizio dell’apertura al pubblico, dall’altro lato vieta di ridurre la durata oraria in cui le cancellerie e segreterie. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale