Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10565 - pubb. 09/06/2014

Parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al d.m. 55/2014: presupposti per il riconoscimento dell’aumento del compenso per l’avvocato in caso di manifesta fondatezza della domanda

Tribunale Verona, 23 Maggio 2014. Est. Vaccari.


Avvocato – Liquidazione giudiziale del compenso – Regolamento di cui al DM 55/2014  – Aumento del compenso per manifesta fondatezza delle difese – Ragioni e contenuto della previsione di cui all’art. 4 comma 8 DM 55/2014 – Applicazione – Fattispecie

Avvocato – Liquidazione giudiziale del compenso – Regolamento di cui al DM 55/2014 – Rimborso forfettario spese generali – Variabilità tra l’1% e il 15% – Valore medio del 7,50% – Riconoscibilità – Sussiste – Ragioni



La previsione di aumento del compenso per l’avvocato per manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa di cui all’art. 4, comma 8, DM 55/2014 è applicabile quando il difensore riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti e, specularmente, l’infondatezza degli assunti di controparte, senza dover ricorrere a prove costituende e perciò soltanto grazie ad un apporto argomentativo, come nel caso in cui – esemplificando – la causa risulti di pronta soluzione sulla base di prove documentali di facile intelligibilità ovvero perché involge questioni giuridiche relativamente semplici o ancora perché non vi è stata contestazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione. (Nel caso di specie, l’aumento del compenso per manifesta fondatezza delle difese è stato riconosciuto alla parte che aveva evidenziato la mancata contestazione del credito da parte dell’opponente a decreto ingiuntivo e la mancata prova degli assunti in opposizione). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La percentuale del 15%, fissata dall’art. 2, comma 2, del Regolamento di cui al DM 55/2014 per il rimborso forfettario di spese generali costituisce l’entità massima riconoscibile a tale titolo, come si desume dalla previsione legislativa della fissazione di una “misura massima” da parte dell’art. 13, comma 10, L. 247/2012, espressamente richiamato nella relazione illustrativa al DM 55/2014; pertanto secondo il regolamento, ma anche secondo la legge, l’entità del rimborso forfettario può variare dall’1% al 15%. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

A fronte di tali dati normativi, la precisazione, contenuta nell’art. 2, comma 2, DM 55/2014, che il riconoscimento del rimborso forfettario per spese generali debba “di regola” aver luogo nella percentuale del 15% non vale ad individuare un limite vincolante - non previsto dalla legge - per il giudice che pertanto, in difetto di istanza adeguatamente motivata per l’applicazione della percentuale massima, può riconoscere, a titolo di rimborso spese generali in favore della parte vittoriosa, il valore medio, pari allo 7,50% della somma liquidata a titolo di compenso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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