Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12487 - pubb. 27/04/2015

Creditore fondiario e rapporti tra mutuo fondiario e fallimento

Tribunale Monza, 13 Aprile 2015. Est. Nardecchia.


Esecuzione immobiliare - Fallimento - Rapporti tra le due procedure - Accertamento del credito in sede fallimentare - Necessità - Conseguenze - Potere del giudice dell'esecuzione di autonoma graduazione dei crediti - Esclusione

Processo esecutivo - Fallimento - Rapporti tra le due  procedure - Compenso dei professionisti - Accertamento della natura prededucibile o privilegiata del loro credito - Accertamento in sede fallimentare - Necessità



La decisone sulla domanda di ammissione al passivo, presentata dal creditore fondiario ed il giudicato endofallimentare che consegue al provvedimento di approvazione dello stato passivo, che si traduce nell’efficacia preclusiva all’interno della procedura fallimentare (nel senso che esso ove non sia modificato in sede di opposizione, di impugnazione o di revocazione accerta i diritti dei creditori e ne disciplina la posizione in ordine all’ammontare ed al rango del credito ai soli fini del concorso) rileva sul diritto del creditore medesimo a vedersi attribuito il ricavato della vendita, ma non sulla natura, comunque provvisoria, di tale attribuzione.

La decisione in sede fallimentare incide, in sostanza, sul diritto di cui all’art. 41 TUB in quanto il creditore fondiario, qualora sia divenuto, in tutto o in parte, creditore chirografario nella procedura fallimentare, non può mutare la sua collocazione anche quando prosegue nell'esecuzione individuale, atteso che, come detto, al giudice dell'esecuzione non compete un autonomo potere di graduazione dei crediti, difforme dalla collocazione che questi hanno assunto nella procedura fallimentare.

E d'altra parte, anche in linea generale, è stato affermato che l'accertamento del diritto di credito conseguente al decreto di esecutività L. Fall., ex art. 97, pur non avendo valore di giudicato al di fuori del fallimento, ma effetto preclusivo soltanto durante la procedura fallimentare, impedisce che, in corso di essa, possano essere proposte dal creditore e dal debitore, ad un giudice diverso da quello fallimentare, le questioni riconducibili al credito ammesso al passivo, come pure alla validità ed opponibilità del titolo da cui esso deriva (Cass. 12683/2011). Con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione non potrebbe attribuire alcuna somma, neppure in via provvisoria, al creditore fondiario il cui privilegio sia stato negato dal giudice delegato in sede di ammissione al passivo del fallimento.
In definitiva il creditore fondiario deve insinuarsi al passivo: in quella sede se il credito viene degradato al chirografo non ha più diritto all’attribuzione provvisoria delle somme in sede esecutive e se le ha già incassate perde il diritto a trattenerle e ciò in quanto l’esclusione del privilegio determina il venir meno della natura fondiaria del credito e del relativo privilegio processuale.
Se il credito, accertato nella sua entità, è ammesso al passivo in via privilegiata ipotecaria, a tale accertamento positivo non consegue l’effettivo diritto a trattenere definitivamente la somma già attribuita in sede esecutiva, e ciò in quanto tale questione rileva e viene risolta al momento del riparto quando si valuta se egli ha ricevuto nell'espropriazione singolare di meno o di più di quanto avrebbe diritto a percepire nel fallimento.
Se ha ricevuto meno di quanto gli competerebbe nel fallimento, il creditore fondiario ha diritto a partecipare ai riparti per la differenza, (in via ipotecaria se il ricavato dall'immobile ipotecato lo consente o in via chirografaria in caso diverso); se ha ricevuto di più di quanto potrebbe avere nel fallimento, deve restituire la differenza, con la conseguenza che se non restituisce spontaneamente tale differenza il curatore può agire nei confronti del creditore fondiario per indebito arricchimento.
Poiché al Giudice dell'esecuzione non compete un autonomo potere di graduazione dei crediti, difforme dalla collocazione che questi hanno assunto o assumeranno nella procedura fallimentare, ne consegue altresì che la provvisoria assegnazione delle somme in sede di esecuzione individuale può riguardare solo ed esclusivamente il creditore fondiario in forza dell’espressa previsione di legge di cui al richiamato art. 41, secondo comma, T.U.B.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Anche la natura prededucibile ed il rango privilegiato che assumono le spese ed il compenso dei professionisti che abbiano custodito/stimato/venduto il bene nell'ambito della esecuzione immobiliare devono essere accertate e soddisfatte in sede fallimentare, al pari di tutti gli altri crediti, in quanto obbligazioni contratte per il realizzo del patrimonio del fallito che incidono necessariamente su di esso e che possono essere accertate solo dal giudice delegato con il rito speciale di cui all'articolo 52 l.fall.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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