Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12888 - pubb. 24/06/2015

Federazione Italiana Giuoco Calcio e cd. clausola del vincolo di giustizia: questione di merito e non di giurisdizione e competenza del giudice ordinario per le questioni relative alla esecuzione della sanzione pecuniaria

Tribunale Roma, 25 Maggio 2015. Est. Cecilia Bernardo.


Federazione Italiana Giuoco Calcio - Ingiunzione di pagamento di sanzioni disciplinari - Opposizione - Decisione demandata al giudice amministrativo o a quello ordinario - Questione di giurisdizione - Esclusione

Giustizia sportiva - Questioni attinenti alla irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari - Questione relativa alla fase della esecuzione della sanzione di carattere pecuniario - Competenza del giudice ordinario



La cd. clausola del vincolo di giustizia prevista dall'articolo 30 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha natura di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, in base alla quale il potere d'irrogare ed applicare le sanzioni disciplinari è attribuito, in forza di un atto negoziale di natura privatistica, dalle stesse parti agli arbitri irrituali costituiti dagli organi della giustizia sportiva. Ne consegue che la questione se l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dalla Federazione per ottenere il pagamento di sanzioni disciplinari divenute definitive debba essere demandata alla giustizia sportiva o al giudice ordinario non si pone in termini di giurisdizione ma di merito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In base a quanto previsto dalla clausola del vincolo di giustizia e dall'art. 2, comma 1, D.L. 220/2003, convertito nella Legge 280/2003, rientrano nella competenza degli organi di giustizia sportiva solo le questioni attinenti alla irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive ossia le questioni attinenti alla fase relativa all’accertamento della sussistenza dell’illecito disciplinare ed alla comminatoria della relativa sanzione disciplinata dall’ordinamento sportivo. Rientra, invece, nella competenza del giudice ordinario la questione che non attenga alla irrogazione ed alla applicazione della sanzione disciplinare, bensì alla fase della sua esecuzione e residui un credito di natura pecuniaria della Federazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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