ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13869 - pubb. 17/12/2015.

Parametri per la liquidazione del compenso per l’attività di assistenza stragiudiziale priva di autonoma rilevanza rispetto all’attività giudiziale


Tribunale di Verona, 17 Novembre 2015. Est. Vaccari.

Attività stragiudiziale connessa o propedeutica a quella di assistenza in un procedimento di atp – Possibilità di ritenere adeguati i soli parametri per l’attività giudiziale – Sussistenza

Individuazione del valore della controversia ai fini della liquidazione del compenso spettante all’avvocato per l’assistenza prestata in un procedimento di atp conclusosi con una transazione – Valore della transazione – Esclusione – Valore della domanda – Correttezza

Procedimento di atp che si concluda con una transazione – Possibilità di aumentare il compenso per l’avvocato che ha prestato la propria opera in tale procedimento – Sussiste

Soggezione al periodo di sospensione feriale dei termini processuali dei termini previsti per lo svolgimento della procedura di negoziazione assistita – Esclusione

Presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c a seguito della mancata accettazione dell’invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita – Ritardo nell’accettazione dell’invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita – Possibilità di applicare le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 4. d.l. 132/2014 – Esclusione 

Accettazione dell’invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita da parte di difensore privo di procura speciale – Idoneità ad evitare le conseguenze di cui all’art. 4 d.l. 132/2014 – Esclusione

Silenzio della parte invitata a concludere la convenzione di negoziazione assistita – Sua sufficienza a giustificare la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. – Esclusione – Necessità che tale comportamento sia indicativo di mala fede o colpa grave – Sussistenza

Mancata formulazione di proposte conciliative da parte della parte invitata a concludere la convenzione di negoziazione assistita che abbia contestato solo il quantum della pretesa avversaria – Contegno indicativo di mala fede – Ravvisabilità


L’attività stragiudiziale connessa o propedeutica al procedimento di atp priva di una autonoma rilevanza rispetto all’attività giudiziale (presupposto chiesto dall’art. 20 del d.m. 55/2014), è adeguatamente remunerata con il compenso da riconoscersi per la seconda. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Ai fine della liquidazione del compenso spettante all’avvocato per l’assistenza prestata in un procedimento di atp, che si sia concluso con una transazione, il valore della controversia non va determinato sulla base dell’importo oggetto della transazione raggiunta ma, ai sensi dell’art.5, comma 2, del d.m. 55/2014, avendo riguardo al valore della domanda. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nel caso in cui il procedimento di atp si sia concluso con una transazione, il compenso per l’avvocato che abbia prestato la propria attività in esso può essere aumentato di un quarto ai sensi dell’art. 4, comma 6 del d.m. 55/2014. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Poichè la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alla negoziazione assistita, che è una procedura stragiudiziale, il termine per accettare l’invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita di cui all’art. 3, comma 2, d.l. 132/2014 non è sospeso nel periodo di sospensione dei termini processuali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il ritardo nell’accettazione dell’invito a concludere la convenzione di negoziazione non rientra tra le ipotesi che danno luogo alle conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 4 d.l. 132/2014. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il messaggio di posta certificata con il quale il difensore della parte invitata a concludere la convenzione di negoziazione assistita, privo di procura speciale ad hoc, aderisca all’invito non integra accettazione di tale invito e va invece qualificato come silenzio e, come tale, può comportare le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 4 d.l. 132/2014. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il silenzio tenuto dalla parte invitata a concludere la convenzione a seguito della ricezione del corrispondente invito non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., occorrendo che tale comportamento sia anche indicativo di mala fede o di colpa grave nel resistere in giudizio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Deve ritenersi sintomatico di mala fede il contegno della parte che, sebbene abbia contestato solo il quantum della pretesa di controparte, e nonostante questa, nel rilevare il ritardo nell’adesione all’invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita, si fosse detta disponibile a trovare una soluzione conciliativa, a prescindere dal dato formale del mancato rispetto del termine per riscontrare l’invito, non abbia assunto nessuna iniziativa conciliativa, quale la  formulazione, ai sensi dell’art. 91, primo comma, c.p.c. di una proposta di pagamento di una somma determinata sulla base dei criteri da essa proposti per la corretta determinazione del credito di controparte. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il testo integrale