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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14076 - pubb. 28/01/2016.

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite per accertamento e determinazione di crediti da mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito


Tribunale di Verona, 14 Gennaio 2016. Est. Mirenda.

Procedimento civile - Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite - Ambito di applicazione - Accertamento e determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito


La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696-bis c.p.c. ha portata assai più ampia dell'accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c., come è fatto chiaro dall’inciso, cui la norma affida il regolamento dei presupposti di ammissibilità, “anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 696“; pertanto, la consulenza tecnica in funzione conciliativa (per la quale non è richiesto il requisito dell’urgenza) può trovare ingresso, oltre che per l’accertamento dello stato e/o della qualità di luoghi, cose e persone (oltre che per trarre valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica), anche allo scopo di accertare e determinare i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzioni di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.

La teleologia deflattiva dell’istituto in esame va nel senso della composizione preventiva delle liti, nessuna esclusa, tutte le volte in cui la suddetta consulenza possa assolvere proficuamente alla tracciatura del perimetro fattuale, scientifico, tecnico, economico del futuro giudizio di merito, consentendo essa alle parti una valutazione prognostica avveduta circa il fondamento delle rispettive ragioni ed eccezioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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