Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14316 - pubb. 02/03/2016

Abuso del processo esecutivo da parte del creditore che sia stato pagato

Tribunale Monza, 19 Febbraio 2016. Est. Nardecchia.


Espropriazione forzata - Pagamento integrale dell'importo precettato - Prosecuzione da parte del creditore della procedura esecutiva - Esercizio abusivo del processo

Espropriazione forzata - Condotta abusiva del creditore - Illegittima prosecuzione del processo dopo l'integrale pagamento - Eliminazione delle conseguenze dell'uso distorto del processo e ripristino della situazione processuale - Inefficacia degli atti di impulso successivi al pagamento - Inefficacia del pignoramento

Espropriazione forzata - Opposizione all'esecuzione - Procedimento camerale - Cognizione piena - Fase meramente eventuale rimessa alla scelta della parte

Espropriazione forzata - Opposizione all'esecuzione - Procedimento camerale - Omessa iscrizione a ruolo della causa di opposizione - Definitività del provvedimento del giudice dell'esecuzione



L'impulso dato dal creditore alla procedura esecutiva (istanza di vendita e conseguente notifica della fissazione dell'udienza ex articolo 569 c.p.c.) in data successiva all'integrale pagamento dell'importo precettato costituisce un esercizio abusivo del processo esecutivo in quanto non vi è corrispondenza tra il mezzo processuale (impulso all'azione esecutiva) ed il suo fine (soddisfacimento del credito consacrato nel titolo esecutivo). In proposito, occorre precisare che quand'anche dopo il pagamento fosse residuato un credito per spese legali o interessi, è onere del creditore di sollecitare, prima di procedere o proseguire in via esecutiva, il debitore ad un adempimento spontaneo del modestissimo residuo: inadempiuto il quale, procedere o proseguire in via esecutiva è contrario a buona fede o comunque non risponde ad un interesse giuridicamente tutelabile nell'attuale contesto normativo (Cass. 25224/2015). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Una volta accertata la condotta abusiva del creditore, consistente nell'illegittima prosecuzione del processo esecutivo dopo che era stato integralmente pagato l'importo precettato e non era stato richiesto l'adempimento spontaneo per spese successive eventualmente maturate dopo la notifica del precetto, occorre procedere all'eliminazione delle conseguenze dell'uso distorto del processo mediante il ripristino o il conseguimento della situazione processuale e sostanziale che si sarebbe avuta se la distorsione non avesse avuto luogo e far luogo, quindi, alla dichiarazione di inefficacia degli atti di impulso della procedura successivi al pagamento dell'importo precettato ed alla conseguente dichiarazione di inefficacia, rilevabile d'ufficio, del pignoramento ai sensi dell'articolo 497 c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La cognizione piena che dovrebbe seguire la fase camerale del giudizio di opposizione ex articolo 185 disp. att. c.p.c. è ora meramente eventuale (art. 616 c.p.c.), in quanto è rimesso alla parte di valutare se iscrivere o meno la causa a ruolo contenzioso e dar corso alla cognizione piena. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il provvedimento del giudice dell'esecuzione che accordi o neghi la sospensione, indipendentemente dalla applicabilità dell'articolo 669-septies, commi 2 e 3, c.p.c., ha attitudine a definire la vicenda davanti a sé qualora non segua l'iscrizione a ruolo contenzioso della causa di opposizione nel termine perentorio di cui all'articolo 616 c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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