Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14444 - pubb. 16/03/2016

Prescrizione, competenza territoriale e responsabilità del professionista esterno incaricato per la gestione contabile e fiscale e degli organi sociali per omesso controllo

Tribunale Roma, 15 Febbraio 2016. Est. Maria Lavinia Fanelli.


Prescrizione e decadenza – Società e Consorzi – Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci promossa dal terzo – Decorrenza del termine – Percepibilità del danno

Contratto – Clausola di deroga alla competenza territoriale – Vessatorietà – Approvazione specifica – Necessità

Contratto – Designazione convenzionale foro territoriale – Esclusività – Manifestazione espressa – Necessità

Commercialista – Errore – Responsabilità civile – Amministratori e sindaci della società cliente – Responsabilità concorrente per omesso controllo – Sussistenza



L’azione promossa a norma dell’art. art 2395 c.c. nei confronti degli amministratori e dei sindaci impone di collocare il dies a quo della prescrizione quinquennale nel giorno in cui il danno derivato dall’errore commesso è stato percepibile all’esterno secondo la ordinaria diligenza. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

La clausola derogativa della competenza per territorio inserita nelle condizioni generali di contratto ha natura vessatoria, comportando essa un’alterazione del sinallagma, sicché si rende necessaria la sua approvazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell’accordo. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro «per qualsiasi controversia», non è idonea ad individuare un foro esclusivo. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

L’affidamento ad un professionista esterno (commercialista) da parte degli organi di una società per l’attività di assistenza contabile e fiscale, a prescindersi dalla ripartizioni delle funzioni svolte nella predisposizione e redazione del bilancio da parte degli uffici interni e del professionista incaricato, non esonera gli amministratori dal dovere legale di cura della gestione contabile e di redazione del bilancio di esercizio ovvero di valutare la correttezza dello stesso laddove predisposto ed illustrato dal consulente incaricato, poiché anche in caso di delega ex art 2381 c.c. il C.d.a. ha comunque l’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, tra cui rientra anche la periodica e continua verifica dei prospetti di liquidazione, dei pagamenti in conformità etc. Invero non può ritenersi che incaricando un consulente esterno gli amministratori si possano privare degli obblighi periodici di verificare che il bilancio sia predisposto in maniera conferme alle disposizioni legali, non solo formalmente ma anche sostanzialmente. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Mainetti


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