Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14784 - pubb. 19/04/2016

Specificità della prova: se generica, è inammissibile

Tribunale Milano, 30 Novembre 2015. Est. Buffone.


Fase istruttoria – Prova – Richieste istruttorie – Formulazione – Specificità – Necessità – Sussiste

Fase istruttoria – Prova – Relazione extraconiugale – Dimostrazione in giudizio



La specificità della prova richiede che l’istante ne definisca il contenuto attraverso tre elementi fondamentali: il dato storico (quando), il dato topico (dove), la concludenza della prova (relazione funzionale tra thema probandum e thema decidendum). Il difetto di uno dei citati elementi rende la prova inammissibile per violazione del diritto di difesa della controparte che, in tal modo, non può difendersi compiutamente, nel rispetto dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. Inoltre, non è consentita la supplenza del giudice nelle attività processuali delle parti, cosicché le istanze istruttorie devono avere ad oggetto circostanze il più possibile specifiche, nel senso che devono garantire il massimo grado di specificità consentita in relazione alla fattispecie concreta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La nozione di “relazione extraconiugale” assorbe, in sé, almeno tre connotazioni specifiche: 1) una nozione socio-culturale, nel senso di rivelare un fatto deprecabile, in quanto si fa riferimento ad un approccio sentimentale che interviene fuori dal matrimonio e in violazione del dovere di fedeltà; 2) una nozione giuridica, in quanto si richiama una relazione di fatto, denotata da stabilità e continuità; 3) una connotazione antropologica: perché si fa riferimento ad un vincolo affettivo, la “relazione”, in cui c’è lo scambio del sentimento e degli interessi. Si tratta, allora, di una concetto che non può essere deferito al teste dovendo la parte interessata, dimostrare una eventuale relazione, mediante “fatti” e non tramite descrizioni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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