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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14962 - pubb. 06/05/2016.

Individuazione del giudice competente a revocare l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato


Tribunale di Verona, 08 Aprile 2016. Est. Vaccari.

Provvedimento di revocare del patrocinio a spese dello stato ammesso per la fase di primo grado - Competenza del giudice di appello - Sussiste


Ai sensi dell’art. 136, comma 1, d.P.R. 115/2002 il giudice competente alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in via provvisoria dal consiglio dell’ordine è quello “che procede” nel momento in cui si realizzi una delle ipotesi che giustifichino tale provvedimento, compresa quella dell’accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni per l’ammissione al beneficio, cosicchè può trattarsi anche del giudice di appello rispetto alla ammissione relativa al primo grado di giudizio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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