Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14971 - pubb. 11/05/2016

Applicabilità anche al processo tributario della previsione relativa alla condanna al pagamento di contribuzione aggiuntiva nel caso di rigetto integrale od inammissibilità del gravame

Commissione tributaria regionale Milano, 14 Aprile 2016. Est. Sonia Porreca.


Tributi erariali indiretti – Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) – Accertamento e riscossione – In genere – Operazioni soggettivamente inesistenti – Distribuzione dell’onere della prova

Rigetto dell’appello – Sussistenza dei presupposti per l’applicazione al contenzioso tributario dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, come mod. dall’art. 1, comma 17, L. 228/2012



Spetta all’Amministrazione Finanziaria, la quale contesti il diritto del contribuente a portare in detrazione l’IVA pagata su fatture emesse da soggetto diverso dall’effettivo cedente del bene o del servizio, provare che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene o il servizio, sapesse o potesse sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente abbia, con l’emissione della relativa fattura, evaso l’imposta o compiuto una frode. La relativa prova può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, dimostrando che, al momento in cui pagò l’imposta che successivamente intese portare in detrazione, il contribuente disponeva di elementi tali da porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, incombendo sul predetto contribuente, a fronte di siffatte dimostrazioni, la prova contraria. (Sonia Porreca) (riproduzione riservata)

L’art. 13, comma 1 quater, T.U. Spese di Giustizia si applica anche al processo tributario, in mancanza di una disposizione espressa di segno contrario che limiti l’ambito applicativo della norma, avente generale finalità deflattiva, al solo processo civile. In caso di rigetto integrale dell’impugnazione proposta dalla parte privata, quindi, a far data dall’entrata in vigore dell’art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, anche nel processo tributario di merito, e non solo nel giudizio di legittimità, per il quale vi era già il richiamo specifico dell’art. 261 TU Spese di Giustizia, sussistono i presupposti per dare atto dell’obbligo della parte soccombente di essere tenuta alla contribuzione aggiuntiva. (Sonia Porreca) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini


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