Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15066 - pubb. 25/05/2016

Impugnazione degli atti compiuti dal professionista delegato, reiterazione di istanza di sospensione infondata e responsabilità processuale

Tribunale Monza, 05 Maggio 2016. Est. Nardecchia.


Espropriazione forzata - Delega delle operazioni ad un professionista - Impugnazione diretta degli atti del professionista - Esclusione

Espropriazione forzata - Vendite delegate professionisti - Impugnazione degli atti del processo esecutivo - Termine e decorrenza - Esaurimento del sub-procedimento gestito dal professionista - Compimento del primo atto adottato dal giudice dell'esecuzione successivamente a quello viziato

Espropriazione forzata - Reiterazione di istanza di sospensione respinta - Intento defatigatorio - Animus nocendi e colpa sanzionabili in via equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Mala fede o colpa grave - Ricorso abusivo allo strumento processuale



Questo giudice non ignora che, per giurisprudenza consolidata, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, il quale è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo; pertanto, ove tale giudice abbia delegato ad un notaio lo svolgimento delle operazioni, gli atti assunti dal professionista possono essere sottoposti al controllo del giudice dell'esecuzione nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, ma non possono essere impugnati direttamente con l'opposizione agli atti esecutivi (in questi termini Cass. 8868/2011, per medesime considerazioni Cass. ord. 20 gennaio 2011 n. 1335). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Quando si tratta di vendite delegate a professionisti, il principio generale dell'onere dell'impugnazione degli atti del processo esecutivo immobiliare entro il termine decorrente dall'esaurimento della fase, ovvero del sub-procedimento nel quale si inserisce l'atto impugnato (sulla strutturazione del processo esecutivo, soprattutto immobiliare, come serie di sub-procedimenti, ciascuno dei quali consistente in autonoma serie di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi, la giurisprudenza è costante: tra le ultime, v. Cass. 29 settembre 2009 n. 20814), va temperato nel senso che il termine stesso decorre dal compimento (o dalla legale conoscenza) del primo atto adottato dal giudice dell'esecuzione successivamente a quello viziato (in questi termini Cass. 8868/2011) (nel caso di specie dal decreto di trasferimento). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La richiesta di un provvedimento d’urgenza adducendo problematiche già affrontate in un precedente provvedimento dallo stesso giudice, non revocato nel corso del medesimo procedimento esecutivo, va ricondotta a meri intendi defatigatori, e quindi risulta necessariamente connotata da un animus nocendi o dalla colpa, sanzionabili in via equitativa ai sensi dell’articolo 96, comma 3, c.p.c.

L'art. 96, comma 3, c.p.c., infatti, presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, non solo perché è inserito in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sé rimproverabile (Cassazione civile, sez. VI 30 novembre 2012). (Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che una istanza di sospensione del processo esecutivo, basata sulle medesime doglianze oggetto di precedente provvedimento, in assenza di motivi sopravvenuti che ne legittimo la riproposizione, costituisca comportamento sanzionabile ai sensi dell’articolo 96, comma 3, c.p.c., quale ricorso abusivo allo strumento processuale). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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