Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16154 - pubb. 11/11/2016

Compenso dell’Avvocato ammesso al patrocinio a spese dello Stato: compenso liquidato dopo il termine introdotto dalla Legge di Stabilità

Tribunale Milano, 17 Settembre 2016. Est. Buffone.


Patrocinio a spese dello Stato – Compenso spettante al difensore della parte ammessa – Omesso deposito nel termine fissato dall’art. 83 comma III-bis d.P.R. 115 del 2002 come modificato dalla legge 208 del 2015 – Separata richiesta mediante giudizio ordinario – Ammissibilità – Sussiste



Il diritto al compenso spettante all’Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato permane anche se la relativa istanza non è depositata tempestivamente, nel rispetto dell’art. 83 comma 3-bis d.P.R. 115 del 2002, come modificato dalla legge 208 del 2015 e, in particolare, nel caso in cui sull’istanza tardivamente depositata il Tribunale abbia pronunciato “non luogo a provvedere”. In questo caso, il difensore che non impugni la decisione negativa può richiedere il pagamento a mezzo di un giudizio ordinario, senza che trovi applicazione l’art. 170 d.P.R. 115 del 2002, poiché la domanda non costituisce una “opposizione” al già intervenuto decreto di pagamento del compenso bensì una autonoma istanza giudiziale di liquidazione del monte retributivo di competenza: non trova, dunque, applicazione l’art. 15 del dlgs. 150 del 2011 e la scelta del rito sommario di cognizione, ad opera del ricorrente, corrisponde a un utilizzo ordinario della normale procedura di cui all’art. 702-bis c.p.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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