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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17412 - pubb. 06/06/2017.

Violazione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c. e scelte difensive contraddittorie


Tribunale di Verona, 20 Dicembre 2016. Est. Vaccari.

Condotta della parte che, a fronte della medesima istanza cautelare, invochi l’applicazione di due criteri determinativi della competenza per materia che presuppongono due diverse, e tra loro inconciliabili, causae petendi – Violazione del dovere di lealtà e probità – Sussistenza – Possibilità di disporre la compensazione delle spese – Sussistenza


Deve giudicarsi contrario al dovere di realtà e probità fissato dall'articolo 88 c.p.c., e giustifica la compensazione delle spese processuali, il comportamento processuale tenuto dalla parte vittoriosa in giudizio consistito nell'invocare, a fronte della medesima istanza cautelare (in quanto fondata sui medesimi presupposti di fatto e di diritto), l’applicazione di due criteri determinativi della competenza per materia dell’autorità giudiziaria, che presuppongono due diverse, e tra loro inconciliabili, causae petendi.

Infatti la sola finalità che può riconoscersi ad una simile difesa è quella di ritardare la trattazione nel merito della controversia senza considerare l’aggravio che essa comporta per il sistema giudiziario nel suo complesso (Il principio di cui alla massima è stato affermato in un caso in cui le resistenti in un procedimento cautelare avevano eccepito l’incompetenza per materia del tribunale ordinario che era stato adito dal ricorrente dopo che il Tribunale delle imprese, precedentemente adito, si era dichiarato incompetente per materia in accoglimento dell’eccezione sollevata davanti a lui dalla stesse resistenti). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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