Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17872 - pubb. 06/09/2017

Tutela cautelare in materia di affitto d’azienda tra sequestro giudiziario e tutela atipica

Tribunale Roma, 27 Luglio 2017. Est. Amato.


Tutela cautelare – Controversia sulla proprietà e/o sul possesso e/o sulla detenzione di un bene – Sequestro giudiziario

Tutela cautelare – Controversia sulla proprietà e/o sul possesso e/o sulla detenzione di azienda – Sequestro giudiziario – Periculum in mora – Presupposti

Tutela cautelare – Controversia sulla proprietà e/o sul possesso e/o sulla detenzione di azienda – Azienda in attività – Sequestro giudiziario – Ammissibilità – Cautela atipica sussidiaria – Inammissibilità



Laddove si controverta sulla spettanza della proprietà e/o del possesso e/o anche della detenzione di un bene, al fine di salvaguardare gli effetti della pronuncia finale di merito, volta a risolvere la situazione dominicale e il conferente aspetto possessorio, è apprestata la misura tipica del sequestro giudiziario, ex art. 670 c.p.c., esperibile ogni qualvolta lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio disveli situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso e la controversia sulla proprietà o il possesso non si identifica nella sola azione di rivendica, potendo esservi assimilate pretese fondate su azioni personali, aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta. (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

La concessione del sequestro giudiziario d’azienda presuppone la sussistenza del periculum cautelando, il quale, in base all’indicazione normativa, deve concretarsi in una necessità di governo aziendale differente da quello in essere, che (come va provato) arreca pregiudizio quanto alla produttività e potenzialità economica dell’azienda medesima. (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Nel caso di perduranza dell’attività produttiva, qualora si controverta sulla fondatezza della pretesa di restituzione dell’azienda affittata, il bilanciamento degli interessi in gioco va concretamente realizzato con la temporanea attribuzione della gestione a soggetto differente dall’attuale del quale si denuncia l’inadeguatezza, attraverso la cautela tipica ex art. 670 c.p.c.; nella sussistenza delle suddette condizioni, il soggetto investito della temporanea gestione può curare la relativa conduzione produttiva in osservanza delle direttive eventualmente dettate ed in attesa della pronuncia sul merito. Viceversa solo nel caso in cui l’attività aziendale non sia in atto da parte dell’affittuaria, non si pone la necessità del governo aziendale temporaneo attuato attraverso il sequestro giudiziario, funzionale a preservarne l’avviamento e conservarne la produttività al fine di garantirne all’avente diritto, all’esito del giudizio di merito, la fattuale disponibilità (a titolo di possesso, quale affittante, ovvero di detenzione, se affittuario) in condizioni di ordinaria efficienza, e può, quindi, trovare ingresso la tutela atipica ex art. 700 c.p.c., previo il necessario riscontro del pertinente fumus della pretesa restitutoria, nonché dell’urgenza di provvedere. (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Mainetti


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