Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19740 - pubb. 23/05/2018

Notifica intra UE di atti processuali: il destinatario non può rifiutarla per errori di traduzione non essenziali

Tribunale Torino, 13 Aprile 2018. Est. Di Capua.


Processo civile – Convenuto residente in altro Paese membro dell’UE – Notifica eseguita secondo il Reg. CE 1393/2007 – Rifiuto del destinatario – Per errata traduzione di singole parole o espressioni – Illegittimità – Sussiste – Validità della notifica – Affermazione



Gli interessi del destinatario della notifica proveniente da un altro Paese membro dell’UE risultano tutelati dalla garanzia che la notifica stessa possa essere rifiutata qualora l’atto non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario stesso o nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto.

Tale facoltà di rifiuto non può essere esercitata abusivamente. Lo scopo della traduzione consiste nel fornire al destinatario un minimo di elementi informativi sul contenuto dell’atto notificato, idonei a permettergli di attivarsi per tutelare i propri diritti. L’erronea traduzione di singole parole o espressioni non può quindi ritenersi un vizio tanto grave da impedire di comprendere natura, contenuto e oggetto dell’atto notificato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Premessa.

1.1. Su ricorso depositato dalla società S. AUTOMOTIVE S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, anche “S.”), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il Tribunale di Torino, con decreto n. 5236/2016, datato 20 maggio 2016, depositato in data 23 maggio 2016, ha ingiunto alla società V. R GMBH (d’ora in avanti, per brevità, anche “VW R”), in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare alla ricorrente la somma di Euro 535.220,00, di cui 403.000,00 da pagarsi immediatamente e la restante somma nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto, oltre ad interessi, spese legali ed oneri di legge.

La ricorrente ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto a titolo di corrispettivo per l’approntamento di due stampi strumentali alla produzione di componenti plastici da installare sulle autovetture VW Touran R-Line.

1.2. Con atto di citazione datato 5 ottobre 2016, ritualmente notificato in data 6 ottobre 2016, la società V., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo e chiedendo, nel merito, l’accoglimento di conclusioni sostanzialmente analoghe a quelle di cui in epigrafe. Parte attrice, inoltre, ha chiesto di disporre con ordinanza emessa inaudita altera parte la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

1.3. Si è costituita ritualmente e tempestivamente in Cancelleria la parte convenuta opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l’accoglimento di conclusioni sostanzialmente analoghe a quelle di cui in epigrafe. Parte convenuta, inoltre, ha chiesto di confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nonché di concederla in relazione al residuo importo di Euro 132.220,00.

1.4. Con istanza datata 11 ottobre 2016, parte attrice ha reiterato la richiesta di sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

1.5. Con decreto datato 2 novembre 2016 è stata dichiarata inammissibile l’istanza della parte opponente intesa ad ottenere la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo con ordinanza pronunciata “inaudita altera parte” e il Giudice Istruttore ha riservato il provvedimento sulla predetta istanza all’esito dell’udienza di prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c.

1.6. All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c.

- la parte convenuta opposta ha eccepito la nullità della procura alle liti di controparte per difetto di traduzione dell’autentica notarile;

- la parte attrice opponente ha insistito per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’art. 649 c.p.c.;

- la parte convenuta opposta ha chiesto la concessione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto per il residuo importo di Euro 132.220,00=, nonché per l’ammontare degli interessi come da domanda (interessi moratori aggravati maturati ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo) e spese della procedura monitoria così come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;

- entrambe le parti hanno quindi chiesto la concessione dei termini perentori previsti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c.;

- il Giudice Istruttore si è riservato sulle predette istanze.

1.7. Con Ordinanza datata 23 gennaio 2017, il Giudice Istruttore, sciogliendo la predetta riserva:

- ha rilevato che la parte attrice opponente ha depositato telematicamente in data 13.01.2016 la traduzione asseverata della procura, con conseguente sanatoria, anche ai sensi dell’art. 182 c.p.c.;

- ha rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;

- ha concesso l’esecuzione provvisoria del detto decreto per il residuo importo di Euro 132.220,00, nonché per l’ammontare degli interessi come da domanda e spese della procedura monitoria così come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto:

- ha concesso alle parti i seguenti termini perentori, ai sensi dell’art. 183, 6° comma, c.p.c.:

1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

1.8. All’esito della successiva udienza in data 24 maggio 2017 il Giudice Istruttore si è riservato sulle deduzioni istruttorie proposte dalle parti e, con Ordinanza in data 29 maggio 2017, sciogliendo la predetta riserva:

- non ha ammesso tali deduzioni istruttorie;

- ha invitato le parti a precisare le conclusioni.

1.9. All’udienza in data 10 gennaio 2018 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., così come previsto dall’art. 281-quinquies, 1° comma, c.p.c..

 

2. Sull’eccezione pregiudiziale proposta dalla parte convenuta opposta di nullità della procura ad litem.

2.1. Come si è detto, in via pregiudiziale, la parte convenuta opposta ha eccepito la nullità della procura ad litem sub doc. avv. 1, chiedendo di dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’opposizione ex adverso proposta per difetto del ius postulandi del procuratore costituito e per conseguente decorrenza dei termini di legge per l’opposizione e, per l’effetto, di dichiarare esecutivo nella sua integralità il decreto ingiuntivo opposto.

2.2. L’eccezione non risulta fondata in quanto, come già osservato dal Giudice Istruttore con la citata Ordinanza datata 23 gennaio 2017, la parte attrice opponente ha depositato telematicamente in data 13.01.2016 la traduzione asseverata della procura, con conseguente sanatoria, anche ai sensi dell’art. 182 c.p.c.

 

3. Sull’eccezione pregiudiziale proposta dalla parte convenuta opposta di inammissibilità dell’opposizione per decorrenza dei termini di legge.

3.1. Come pure si è detto, sempre in via pregiudiziale, la parte convenuta ha eccepito, in via gradata, ritenuta l’abusività e illegittimità del rifiuto opposto da VW R alla notificazione avvenuta il 13 luglio 2016 ai sensi dell’art. 8 Reg. UE n. 1393/2007, di dichiarare l’avvenuto perfezionamento, in tale data, della notificazione del decreto ingiuntivo a tutti i fini di legge e, per l’effetto, di accertare e dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’opposizione ex adverso proposta per decorrenza dei termini di legge e, conseguentemente, di dichiarare esecutivo nella sua integralità il decreto ingiuntivo opposto.

L’eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.

3.2. Invero, com’è noto, l’atto di citazione in opposizione dev’essere notificato al creditore-ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c., decorrente dalla notificazione di quest’ultimo.

L’art. 647 c.p.c., sotto la rubrica “esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente”, prevede quanto segue:

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo”.

Dunque, nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito (così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore-opponente), il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. civile, sez. I, 11 ottobre 2013, n. 23202; Tribunale Roma, sez. fall., 02 maggio 2013, n. 9306 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Torino, sez. III, 11 febbraio 2013, n. 966 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Monza, 24 aprile 2013 in Redazione Giuffrè 2013; Cass. civile, sez. III, 06 marzo 2012, n. 3453; Tribunale Nola, sez. II, 12 gennaio 2011 in Giur. merito 2011, 5, 1272; Cass. civile, sez. III, 11 maggio 2010, n. 11360; Cass. civile, sez. lav., 06 settembre 2007, n. 18698; Cass. civile , sez. I, 06 settembre 2007, n. 18725; Cass. civile, sez. III, 03 settembre 2007, n. 18529; Cass. civile, sez. III, 16 novembre 2006, n. 24373; Cass. civile, sez. lav., 19 luglio 2006, n. 16540; Cass. civile, sez. III, 24 marzo 2006, n. 6628; Cass. civile, Sezioni Unite, 01 marzo 2006, n. 4510; Cass. civile, sez. I, 26 marzo 2004, n. 6085).

Le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell’opposizione sono quindi analoghe a quelle previste nei giudizi di impugnazione, derivandone l’inammissibilità dell’opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.

A ben vedere, l’art. 647 c.p.c. non lo prevede espressamente, ma la dottrina e la giurisprudenza prevalenti desumono l’intenzione del legislatore di attribuire al decreto ingiuntivo non opposto (od opposto con giudizio poi estinto o dichiarato inammissibile o improcedibile) l’efficacia propria del giudicato:

- dall’art. 650 c.p.c. che, nel disciplinare l’opposizione tardiva, indica alcune limitazioni che non avrebbero senso se il decreto ingiuntivo opposto non fosse incontrovertibile;

- dall’art. 656 c.p.c. che prevede l’impugnazione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a norma dell’art. 647 unicamente per revocazione straordinaria (ossia nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell’art. 395) e con opposizione di terzo revocatoria (ossia nei casi previsti nell’art. 404 secondo comma).

3.3. Venendo al caso di specie, va premesso che il citato decreto ingiuntivo, depositato in data 23 maggio 2016, è stato oggetto di tre successive notificazioni.

In una prima occasione la notifica non andava a buon fine, in quanto l’Ufficiale Giudiziario tedesco la effettuava non nei confronti della società destinataria (la cui denominazione e la cui sede erano peraltro correttamente indicate nell’atto), ma verso una diversa società, anch’essa appartenente al gruppo V..

Una seconda notifica veniva effettuata in data 13 luglio 2016, nuovamente a mezzo ufficiale giudiziario. A seguito di tale notifica, VW R dichiarava per iscritto di rifiutare di ricevere l’atto, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 8 reg. CE n. 1393/2007. Tale disposizione consente al destinatario di una notificazione (o di una comunicazione) di rifiutare di ricevere l’atto qualora lo stesso non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario o nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto.

Nel caso di specie, la notifica veniva rifiutata non per mancanza della traduzione del ricorso e del decreto ingiuntivo, bensì a causa della asserita scarsa chiarezza della traduzione in tedesco degli stessi.

Al rifiuto di VW R seguiva pertanto una terza notifica, questa volta effettuata da S. tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata internazionale, che si è perfezionata in data 19 agosto 2016.

3.4. Poiché l’opposizione proposta da VW R, notificata a S. in data 6 ottobre 2016, risulta tempestiva rispetto alla terza, ma non rispetto alla seconda notifica, ai fini della valutazione dell’ammissibilità dell’opposizione va accertato se già nella seconda occasione la notifica si fosse correttamente perfezionata.

3.5. La parte attrice opponente nega che la notifica si sia perfezionata in data 13 luglio 2016, in quanto la traduzione degli atti non sarebbe stata sufficientemente comprensibile, come rilevato nella lettera di rifiuto di ricevere la notifica (doc. 14.2 parte convenuta opposta).

L’assunto non risulta convincente, dovendosi pertanto ritenere che la notifica fosse stata correttamente effettuata già in data 13 luglio 2016, con conseguente tardività e, per l’effetto, inammissibilità dell’opposizione.

3.6. Sul punto, va premesso che la disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni risulta attualmente regolata dal reg. CE n. 1393/2007. Tale atto normativo mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando che “sia migliorata ed accelerata la trasmissione, a fini di notificazione e di comunicazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale”, garantendo al contempo il fondamentale diritto di difesa (secondo considerando).

Il regolamento citato, in particolare, mira a bilanciare “l’obiettivo di efficacia e di rapidità della notificazione o della comunicazione nell’interesse del ricorrente con quello della tutela effettiva dei diritti della difesa del destinatario” (CGUE ordinanza 28 aprile 2016, C-384/14, Alta Realitat SL contro Erlock Film ApS e Ulrich Thomsen, punto 58).

Gli interessi del destinatario, in particolare, risultano tutelati dalla garanzia che la notifica possa essere rifiutata qualora l’atto non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario stesso o nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto (art. 8 reg. CE n. 1393/2007).

Al riguardo, tuttavia, è evidente che tale facoltà di rifiuto non possa essere esercitata abusivamente, poiché in caso contrario risulterebbe compromesso l’effetto utile del regolamento europeo.

Tale preoccupazione risulta ben presente allo stesso legislatore europeo, come si ricava dal decimo considerando del reg. citato, secondo cui “per garantire l’efficacia del [...] regolamento, la facoltà di rifiutare la notificazione o la comunicazione degli atti dovrebbe essere limitata a situazioni eccezionali”.

Ciò risulta indirettamente dalla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, secondo cui la traduzione dell’atto deve consentire all’interessato “di individuare, in tempo utile, quantomeno l’oggetto e la causa della domanda, nonché l’invito a comparire dinanzi al giudice, ovvero, se del caso, la possibilità di esperire un ricorso giurisdizionale” (CGUE ordinanza 28 aprile 2016, C-384/14 cit., punto 78).

In altre parole, deve ritenersi che lo scopo della traduzione consista nel fornire al destinatario un minimo di elementi informativi sul contenuto dell’atto notificato, idonei a permettergli di attivarsi per tutelare i propri diritti.

3.7. Questi principi, affermati dalla Corte di giustizia in relazione a casi di omessa traduzione dell’intero atto (CGUE ord. 28 aprile 2016, C-384/14 cit.) e di omessa traduzione di documenti allegati alla domanda giudiziale (CGUE sent. 8 maggio 2008, C-14/07, Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR contro Industrie- und Handelskammer Berlin), devono valere, a maggior ragione, nel presente caso, dove non è in discussione l’avvenuta traduzione dell’atto, quanto la correttezza della stessa.

In particolare, deve ritenersi che non ogni difformità di significato fra l’atto originale e il testo tradotto possa legittimare un rifiuto di ricevere la notifica, poiché, in caso contrario, si darebbe la stura a condotte abusive del destinatario della stessa, con conseguente pregiudizio per l’effetto utile del regolamento. In tutte queste situazioni, infatti, deve evitarsi che il ricorrente possa subire le conseguenze negative di un rifiuto di ricevere l’atto puramente dilatorio e pretestuoso.

3.8. Venendo al caso di specie, si ritiene che il rifiuto opposto da VW R alla notificazione debba considerarsi abusivo, alla luce delle seguenti considerazioni.

Risulta significativo, in particolare, che la traduzione oggetto della seconda notificazione sia esattamente la stessa oggetto della terza notificazione, rispetto alla quale nulla ha obiettato la parte attrice opponente. L’assenza di obiezioni rispetto alla successiva notifica, infatti, depone nel senso della pretestuosità del rifiuto in precedenza opposto.

Al riguardo, va osservato che se VW R è stata in grado di far valere efficacemente i suoi diritti in giudizio a seguito della terza notifica, deve ritenersi che lo stesso avrebbe potuto fare a seguito della seconda notifica, che aveva ad oggetto, come ricordato, la medesima traduzione successivamente inoltrata a mezzo raccomandata internazionale.

Né valgono a smentire quanto detto le difese di VW R sul punto. Quest’ultima, in particolare, giustifica l’assenza di obiezioni a seguito della terza notifica evidenziando che il diritto di rifiutare la notifica di un atto privo di adeguata traduzione sarebbe espressamente previsto dal reg. n. 1393/2007 solo per la notifica effettuata tramite organi mittenti ed organi riceventi (comparsa conclusionale, p. 17).

Ad un’attenta lettura del regolamento, tuttavia, risulta che ciò non corrisponde al vero: l’art. 8, par. 4, reg. n. 1393/2007, infatti, estende espressamente la disciplina in questione alle modalità di notificazione di cui alla sezione 2, fra le quali è ricompresa la notificazione tramite i servizi postali (art. 14 reg. cit.). Ciò risulta confermato, inoltre, dal dodicesimo considerando del regolamento, secondo cui “le norme sul rifiuto dovrebbero applicarsi anche alle notificazioni e comunicazioni effettuate tramite [...] i servizi postali”.

Ulteriore argomento a sostegno della pretestuosità del rifiuto della notifica opposto da VW R è rappresentato dalle condizioni soggettive di quest’ultima.

La Corte di giustizia, infatti, ha evidenziato che la valutazione del giudice circa la legittimità o meno del rifiuto di ricevere un atto non tradotto non può prescindere da un’attenta analisi delle conoscenze linguistiche del destinatario dello stesso (CGUE ord. 28 aprile 2016, C-384/14 cit., punto 57).

Al riguardo, va osservato che, sebbene VW R sia una società di diritto tedesco avente sede legale in Germania, essa intrattiene rapporti commerciali costanti con altri Paesi, ed in particolare con l’Italia, per cui potrebbe persino dubitarsi che, nel caso di specie, la traduzione dell’atto in questione fosse davvero necessaria.

A maggior ragione, può ritenersi che, viste le condizioni soggettive di VW R, i presunti errori presenti nella traduzione in tedesco degli atti notificati non potessero realmente pregiudicare il diritto di difesa di quest’ultima, posto che, come osservato, la funzione della traduzione è solo quella di quella di fornire al destinatario gli elementi informativi indispensabili ai fini della tutela dei suoi diritti.

Ne consegue l’irrilevanza delle censure mosse dalla parte attrice, alle pagine 4 ss. della terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., alla traduzione oggetto della duplice notificazione. L’erronea traduzione di singole parole o espressioni non può infatti ritenersi un vizio tanto grave da impedire, ad un soggetto quale l’odierna parte attrice, di comprendere natura, contenuto e oggetto dell’atto notificato, anche alla luce delle trattative in sede stragiudiziale da tempo in corso fra S. e VW R.

3.9. Alla luce di quanto evidenziato, deve ritenersi che la notifica del decreto ingiuntivo si fosse validamente perfezionata già in data 13 luglio 2016.

3.10. Dall’accertamento che la notifica fosse andata a buon fine sin dalla seconda notificazione consegue l’infondatezza della doglianza della parte attrice opponente circa l’abbreviazione del termine per proporre l’opposizione a quaranta giorni, rispetto al termine ordinario di cinquanta giorni previsto dall’art. 641, comma 2, c.p.c. per il caso in cui l’intimato risieda in un diverso Stato dell’Unione europea.

L’opposizione, infatti, risulterebbe tardiva anche rispetto al termine ordinario di cinquanta giorni, per cui deve ritenersi che nessun reale pregiudizio possa essere derivato all’odierno opponente dalla riduzione del termine in questione, anche qualora se ne voglia ritenere l’illegittimità per difetto di motivazione.

L’eventuale nullità del decreto sul punto, dunque, deve ritenersi sanata, alla luce del principio secondo cui non può essere dichiarata la nullità di un atto qualora tale vizio non abbia concretamente pregiudicato l’interesse protetto della parte. Tale principio si ricava, in particolare, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui, pur se in relazione ad un caso di difettosa notificazione, la nullità deve ritenersi sanata qualora risulti accertato che il vizio “non aveva in alcun modo pregiudicato in concreto le [...] facoltà difensive” (Cass. civ., sez. III, 13/11/2015, n. 23213).

3.11. Un cenno merita infine l’istanza, avanzata per la prima volta dalla parte attrice opponente nella terza memoria di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 5236/2016.

Al riguardo, va in primo luogo osservato che l’istanza deve ritenersi tardiva, in quanto con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. le parti non sono ammesse a formulare domande nuove.

Inoltre, poiché l’istanza non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, deve ritenersi che la stessa sia stata abbandonata dalla parte attrice opponente.

In ogni caso, tale istanza non potrebbe essere accolta, in quanto non può condividersi l’assunto secondo cui VW R sarebbe “incolpevolmente incorsa in una decadenza per fatto ad essa sicuramente non imputabile” (terza memoria di parte attrice, pp. 6 e 7).

Secondo parte attrice opponente, la nuova notifica avrebbe “ingenerato nella parte destinataria (convenuto straniero) il legittimo affidamento circa la concessione di un nuovo termine”, in quanto, con la rinnovazione della notifica, S. avrebbe “implicitamente, ma pacificamente dato atto che la precedente notifica non si era validamente perfezionata” (comparsa conclusionale di parte attrice, p. 18).

In senso contrario, deve osservarsi che la nuova notifica del decreto ingiuntivo non può univocamente intendersi come riconoscimento della nullità della precedente notifica, ben potendo la stessa essere giustificata da ragioni di prudenza. In tal modo, infatti, S. si cautelava rispetto al rischio che, in un successivo giudizio, potesse essere condivisa la tesi dell’invalidità della notifica del mese di luglio, con conseguente declaratoria di inefficacia del decreto a causa dell’inutile decorso del termine di novanta giorni per la sua notificazione di cui all’art. 644 c.p.c.

Infine, va osservato che il rimedio previsto dall’ordinamento in caso di inutile decorso del termine perentorio previsto ai fini dell’opposizione a decreto ingiuntivo è rappresentato dall’opposizione tardiva allo stesso, regolata dall’art. 650 c.p.c.

Al riguardo, va osservato che, anche a prescindere dal fatto che la parte attrice non ha avanzato una simile istanza nel corso del giudizio, non ricorrerebbero in ogni caso, per le ragioni esposte, i presupposti per accordare questo eccezionale mezzo di tutela, rappresentati dalla irregolarità della notificazione, dal caso fortuito e dalla forza maggiore.

3.12. Alla luce dei rilievi svolti, risulta irrilevante, oltre che valutativa:

- sia la prova per testi dedotta dalla parte attrice opponente sul capo 1), del seguente tenore letterale: “1) Vero che in data 13 luglio 2016 comunicavo al signor Gernot Sturm, incaricato di ricevere la notifica presso VW R, che l’atto da me notificato presentava una traduzione in lingua tedesca non comprensibile e lo informavo della possibilità di rifiutare la notifica secondo quanto previsto dal Regolamento 1393/2007 art. 8 (si rammostra al teste il documento 14 di controparte ed il ricorso per decreto ingiuntivo notificato).”;

- sia la CTU linguistica volta a valutare la traduzione del ricorso e del decreto notificati a VW R il 13 luglio 2016.

3.13. Tenuto conto dei rilievi che precedono, posto che la notifica del decreto ingiuntivo deve ritenersi validamente perfezionata già in data 13 luglio 2016, va dichiarata la tardività e, per l’effetto, l’inammissibilità dell’opposizione oggetto del presente giudizio.

 

4. Sull’assorbimento delle domande proposte da VW R.

4.1. Accertata la tardività e, di conseguenza, l’inammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un’unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).

4.2. Risulta anche assorbita l’eccezione di parte attrice opponente concernente il difetto di giurisdizione del giudice adito. Il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, infatti, preclude al giudice adito di conoscere di tale eccezione, non essendosi instaurato un valido rapporto processuale.

4.3. A maggior ragione, sono assorbite tutte le questioni concernenti il merito della presente controversia, coperte dall’intervenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo tardivamente opposto.

 

5. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.

5.1. In virtù del principio della soccombenza previsto dall’art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev’essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014).

5.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall’art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 520.000,00 ad Euro 1.000.000,00”:

Euro 4.387,50 per la fase di studio della controversia;

Euro 2.895,00 per la fase introduttiva del giudizio;

Euro 7.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;

Euro 7.631,00 per la fase decisionale;

per un totale di Euro 21.913,50, oltre alle spese, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.

 

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 26242/2016 R.G. promossa dalla V. R GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Ulrich R. gt. Ritcher (parte attrice opponente) contro la S. AUTOMOTIVE S.P.A. A SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Enzo M. (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:

1) Rigetta l’eccezione pregiudiziale proposta dalla parte convenuta opposta di nullità della procura ad litem.

2) Dichiara inammissibile l’opposizione proposta dalla parte attrice opponente, in quanto proposta oltre il termine previsto dalla legge.

3) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente V. R GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 22.822,00= (di cui Euro 21.913,50 per compensi ed il resto per spese), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.

Così deciso in Torino, in data 13 aprile 2018.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA

Sentenza redatta in minuta dal M.O.T. Dott. Rocco COCILOVO

Sentenza n. 1733/2018, depositata in data 13 aprile 2018.