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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20966 - pubb. 19/12/2018.

L’Ufficiale giudiziario non ha diritto di ottenere dal G.E. la liquidazione del compenso aggiuntivo a percentuale


Tribunale di Venezia, 26 Marzo 2018. Est. Lina Tosi.

Esecuzione forzata mobiliare – Ufficiale giudiziario – Compenso aggiuntivo a percentuale ex art. 122 d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229 – Intervento altri creditori – Estinzione parziale anticipata della procedura esecutiva tra (il solo) procedente ed esecutato – Prosecuzione – Liquidazione da parte del G.E. a carico del procedente rinunziante – Revoca

Ufficiale giudiziario – Pignoramento mobiliare – Compenso a percentuale previsto dall’art. 122 d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229 – Estinzione “parziale soggettiva” anticipata del processo esecutivo per rinuncia del creditore pignorante – Pendenza del processo esecutivo con gli intervenuti – Decreto del G.E. di liquidazione del compenso aggiuntivo a carico del creditore pignorante a’ sensi dell’art. 122 comma 4 primo periodo d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229 – Applicabilità – Esclusione prima della chiusura totale del processo esecutivo


L’Ufficiale giudiziario non ha diritto di ottenere dal G.E. la liquidazione, in proprio favore ed a carico del creditore pignorante, del compenso aggiuntivo a percentuale a’ sensi dell’art. 122 comma 4 d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229 in caso di estinzione “parziale soggettiva” del processo esecutivo per rinuncia agli atti del (solo) creditore procedente. (Federico Marsoni) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Federico Marsoni del Foro di Venezia


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