Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21308 - pubb. 01/03/2019

Rappresentanza ‘tecnica’ in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione e facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro

Tribunale Napoli, 20 Febbraio 2019. Est. Colandrea.


Rappresentanza tecnica in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione – Patrocinio autorizzato dell’Avvocatura dello Stato – Base convenzionale

Rappresentanza tecnica in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione – Facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro – Condizioni – Delibera specifica da inviare agli organi di controllo – Necessità – Esclusione



In tema di rappresentanza tecnica in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell’art. 1, comma 8, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il patrocinio autorizzato dell’Avvocatura dello Stato ha natura peculiare in quanto ha luogo su base convenzionale e postula la previa individuazione – da operarsi in via negoziale con l’Avvocatura – delle ipotesi a cui esso si riferisca.

In tema di rappresentanza tecnica in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell’art. 1, comma 8, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, la previsione della facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro costituisce disposizione “speciale” rispetto a quella dell’art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, con la conseguenza che, in tale eventualità, la costituzione in giudizio deve essere esaminata esclusivamente alla luce delle condizioni contemplate dalla norma speciale, tra le quali non figura la necessità – prescritta invece dall’art. 43, comma 4, del R.D. n. 1611 del 1933 – di una delibera specifica da inviare agli organi di controllo e contenente l’indicazione delle ragioni per la deroga al patrocinio autorizzato dell’Avvocatura dello Stato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale