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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21742 - pubb. 28/05/2019.

Apposizione dei sigilli ex art. 752 ss. c.p.c.: natura di volontaria giurisdizione con finalità lato sensu cautelari


Tribunale di Venezia, 19 Marzo 2019. Pres., est. Daniela Bruni.

Procedimento di apposizione dei sigilli – Ambito di applicazione – Situazioni in cui vi è contrasto tra eredi – Ammissibilità

Procedimento di apposizione dei sigilli – Natura e presupposti – Ambito di valutazione del giudice

Procedimento di apposizione dei sigilli – Natura – Atto c.d. “a sorpresa” – Esclusione della necessità di preventiva instaurazione del contraddittorio – Legittimità della notifica del ricorso e del provvedimento al momento dell’esecuzione del provvedimento

Procedimento di apposizione dei sigilli – Ordine alle banche di non consentire prelievi da conti o depositi intestati al de cuius – Legittimità


Il procedimento di apposizione dei sigilli ex artt. 752 ss. c.p.c. può essere esperito non solo nel caso di situazioni di carenza di amministrazione del patrimonio ereditario, ma anche in presenza di fattispecie di carattere anche o essenzialmente contenzioso.

Il procedimento di apposizione dei sigilli ex art. 752 ss. c.p.c. è di volontaria giurisdizione e ha finalità lato sensu cautelari; l’istante deve dimostrare non solo la propria legittimazione ma anche la sussistenza delle circostanze che la legge richiede per la proponibilità del ricorso e quindi il giudice ha l'obbligo di accertare, ancorché con cognizione sommaria, che si sia aperta una successione, che appaia probabile l'esistenza del diritto a richiedere la conservazione del patrimonio ereditario e che sussista un effettivo pericolo di sottrazione o dispersione dei beni.

L’apposizione dei sigilli ha finalità latamente cautelare e partecipa alla categoria dei c.d. “atti a sorpresa”, laddove la mancanza di preavviso è coessenziale alla finalità stessa del provvedimento che è quella di cogliere e fotografare la situazione così come in origine prima di qualsiasi mutamento qualitativo o quantitativo; ne consegue che non è necessaria l’instaurazione del contraddittorio prima dell’emissione del decreto che ordina l’apposizione dei sigilli e che deve ritenersi legittimo il provvedimento emesso inaudita altera parte e notificato unitamente al ricorso il giorno stesso in cui ne viene data attuazione e antecedentemente alla stessa.

È legittimo l’ordine alle banche di non consentire prelievi da conti o depositi riferibili al defunto in epoca prossima all’apertura della successione contenuto in un decreto che ordina l’apposizione dei sigilli ai beni ereditari, in quanto tale provvedimento risponde all’esigenza ricognitiva di individuare i beni che compongono l’asse ereditario sottesa al procedimento disciplinato dagli artt. 752 e ss. c.p.c. e non implica alcuna decisione sulla spettanza delle giacenze bancarie. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

Tribunale Ordinario di Venezia Prima

Dott. Bruni Daniela, Presidente, rel

Dott. F. Massimo Saga, Giudice

Dott. Giulia Paolini, Giudice

983 /2019 R VG da

Nel reclamo promosso da

N. D., rappresentata e difesa nella presente procedura dall’Avv. (omissis) del foro di (omissis) e dall’Avv. (omissis) del Foro di (omissis) ed elettivamente domiciliata presso (omissis) per mandato in calce al reclamo;

nei confronti di

Di. P., rappresentato e difeso dagli avv.ti. (omissis) come da mandato in calce alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato presso (omissis);

P. A. P., assistito e rappresentato per mandato in calce alla memoria di costituzione depositata in data 13/3/2019 dall’avv. (omissis) del Foro di (omissis), con domicilio eletto presso (omissis)

Parte reclamante, premesso di essere la moglie superstite del defunto Da. P., deceduto in Venezia in data (omissis) e che Di. P., figlio del defunto e chiamato all’eredità, aveva ottenuto dal Tribunale di Venezia provvedimento 19 febbraio 2019 con cui era stata autorizzata la sigillazione: a) dell’appartamento sito in (omissis) limitatamente ai beni mobili già appartenuti al de cuius, b) della cassetta di sicurezza intestata alla signora N. D. presso Banca (omissis) con ordine all’Istituto di Credito di non consegnare i beni in essa contenuti già appartenuti al de cuius e che al contempo era stato altresì ordinato a Banca (omissis), Banca (omissis), (omissis) e (omissis), di non consentire a N. D. ulteriori prelevamenti dai conti correnti e deposito titoli, presso, già cointestati alla stessa e al defunto marito, e premesso altresì che il provvedimento era stato eseguito in data 4 marzo 2009, lamenta che tale provvedimento e la sua attuazione sono illegittimi sotto vari profili:

per mancanza di preventiva notifica;

perché il Giudice di prima fase aveva adottato un provvedimento di carattere contenzioso, esorbitando dai suoi poteri, e senza contraddittorio preventivo;

per mancanza del presupposto di legge che consiste nella carenza di amministrazione e che, secondo la dottrina più attenta, richiede l’assenza degli interessati, mentre esula dall’istituto ogni tutela di situazione controversa, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione non contenziosa;

perché la limitazione della sigillazione ai “beni mobili già appartenuti al de cuius” era inutile e comunque lesiva dei diritti della signora che era proprietaria e possessore sia dell’appartamento sia dei mobili che lo corredano in virtù del legato testamentario e comunque di legato ex lege;

perché, in assenza di un interesse pubblico che giustificasse ciò, il provvedimento impugnato aveva inciso su situazioni costituzionalmente tutelate come il possesso e il domicilio (era stata sigillata una stanza dell’appartamento) ed anche sulla privacy: Cancelliere, il GD ed i legali dei chiamati si erano liberamente aggirati nell’immobile fotografando e sottoponendo a cautela beni personali della N. D. quali borsette e documentazione medica;

perché l’ordine alle banche di non consentire ulteriori prelievi incideva su diritti di proprietà esclusiva della signora posto che la cassetta di sicurezza era a lei intestata, i conti correnti erano cointestati e il testamento le aveva attribuito il legato di un terzo del denaro e delle sussistenze bancarie.

Tutto ciò premesso, parte reclamante ha chiesto l’annullamento del provvedimento di sigillazione con estrema urgenza perché lesivo dei diritti della reclamante.

Si sono costituiti Di. P. e P. A. P., entrambi figli del de cuius e di chiamati all’eredità in forza di testamento olografo pubblicato in data 13/6/2018 con verbale a rogito Notaio (omissis) (doc. 1), ed hanno eccepito in primis l’inammissibilità del reclamo sia perché il provvedimento di apposizione sigilli è già stato eseguito e quindi sarebbe inutile un provvedimento di annullamento che avrebbe effetti ex nunc, con salvezza degli atti già compiuti, sia perché era stata avanzata istanza di revoca del provvedimento di sigillazione e l’alternatività del rimedio escludeva la possibilità del reclamo. Nel merito, premesso che il ricorso alla richiesta di apposizione sigilli era stata determinata dal comportamento della N. D. che aveva impedito ogni composizione amichevole della vicenda perché pur avendo già beneficiato, come riconosciuto, di donazioni indirette dal marito, si era appropriata in abbondanza di beni ereditari come orologi e preziosi ed aveva proceduto a prelievi, prima e dopo la morte del coniuge, dai conti correnti e dai depositi comuni, hanno contrastato i motivi esposto e chiesto il rigetto del reclamo.

Va dichiarata inammissibile la memoria depositata il 18 marzo senza autorizzazione e su cui comunque le controparti eccepiscono la presenza di motivi nuovi di reclamo.

Va esclusa l’inammissibilità del gravame perché esso è stato proposto prima dell’istanza di revoca; su tale istanza il Giudice destinatario ha tenuto udienza in data 14 marzo 2019 riservandosi di provvedere (in uno con la richiesta di inventario) all’esito del reclamo (pag. 3 memoria difensiva Di. P.).

Va esclusa l’inammissibilità del reclamo anche sotto l’altro profilo dedotto perché l’annullamento o la revoca hanno effetti ex tunc, salvi beninteso gli effetti degli atti legalmente compiuti.

Ciò posto, il reclamo muove da una configurazione bivalente del provvedimento di apposizione sigilli: ora è presentato come caso di giurisdizione necessaria al fine di negarne la possibilità di impiego dell’istituto in presenza di una controversia come nel caso di specie; ora è proposto come ipotesi contenziosa al fine di reclamare la necessità del preventivo contraddittorio e della notifica propedeutica all’esecuzione.

Anzitutto va escluso che l’istituto sia praticabile sono nei ristretti casi indicati da parte reclamante. Le ipotesi illustrate dalla reclamante sono riconducibili a quelle disciplinate dall’art. 754 c.c. dove l’interesse pubblico di sopperire alla carenza di rappresentanza legale di minori o incapaci o di ovviare alla carenza di gestione dell’asse per assenza di eredi giustifica l’iniziativa d’ufficio o del PM.

Però l’art. 753 cc mostra che l’apposizione di sigilli su iniziativa di parte presuppone fattispecie anche o essenzialmente contenziosa come è rivelato dall’attribuzione della legittimazione ai creditori. Posto dunque che nella stessa norma è riconosciuta la legittimazione anche a coloro che possono avere interesse alla successione alle persone che abitavano con il defunto, le quali possono agire anche quando alcuni degli eredi siano presenti, ne consegue che si può ricorrere all’apposizione di sigilli anche in presenza di situazioni di contrasto.

In ogni caso questo assetto normativo ha ricevuto l’avallo della Corte Costituzionale che con ordinanza n. 400 del 28 luglio 2000 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 752, 755, 757 e 759 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 24 e 101 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Va notato che la questione era stata sollevata proprio in un caso di ricorso per apposizione di sigilli proposto da un erede istituito con testamento pubblico il quale temeva che il proprio fratello, anch'esso istituito erede con il medesimo testamento, potesse sottrarre beni all'asse ereditario. In parte motiva la Corte ha osservato che “la prospettazione della questione risulta palesemente contraddittoria, stante l'incompatibilità logica tra le premesse - nelle quali si lamenta la carenza di terzietà del giudice (art. 101 Cost.), la mancata previsione di adeguate garanzie a tutela dei diritti della personalità (art. 2 Cost.) e la violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) - e le conclusioni - nelle quali si invoca invece una pronuncia modificativa della competenza a favore dell'autorità amministrativa; che non meno palese è l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, il quale ritiene che al giudice non sia consentita alcuna valutazione in ordine all'esistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per disporre la richiesta cautela, assimilando il procedimento in esame ad un'attività di natura meramente amministrativa; che il giudice a quo trascura in modo inspiegabile di considerare che, in forza dei principi generali comuni a tutti i procedimenti giurisdizionali, i soggetti proponenti l'istanza di cui all'art. 753 cod. proc. civ. sono tenuti a dimostrare non solo la propria legittimazione ma anche la sussistenza delle circostanze che la legge richiede per la proponibilità del ricorso; che, correlativamente, il giudice ha l'obbligo di accertare, ancorché con cognizione sommaria, che si sia aperta una successione, che appaia probabile l'esistenza del diritto a richiedere la conservazione del patrimonio ereditario e che sussista un effettivo pericolo di sottrazione o dispersione dei beni, rigettando conseguentemente l'istanza, qualora non siano stati offerti sufficienti elementi di prova; che, in definitiva, l'istituto in esame non differisce da altri procedimenti di volontaria giurisdizione con finalità lato sensu cautelari”.

Il provvedimento di apposizione di sigilli è stato notificato la mattina stessa alla N. D. prima di dar corso alla sua attuazione. Parte reclamante assume che la notifica doveva essere preventiva e lamenta che sia stato adottato un provvedimento cautelare sostanzialmente contenzioso senza alcun contraddittorio preventivo; aggiunge che i presupposti del contenzioso cautelare sono ben diversi da quelli del presente procedimento.

Tali lagnanze vanno disattese. Come precisato dalla Corte delle Leggi l’apposizione dei sigilli ha finalità latamente cautelare. Essa partecipa della categoria degli atti cd a sorpresa ove la mancanza di preavviso è coessenziale alla finalità stessa del provvedimento che è quella di cogliere e fotografare la situazione così come in origine prima di qualsiasi mutamento qualitativo o quantitativo. Innestare nel procedimento un preavviso ai controinteressati vuol dire vanificare lo scopo concreto dell’istituto.

Non si comprende poi l’addebito di pretesa esorbitanza dai poteri poiché il Giudice a quo ha adottato proprio il provvedimento che gli veniva richiesto nel ricorso introduttivo ove non vi è alcuna distonia tra le premesse del ricorso e le domande conclusive. Qualora invece si intenda affermare che il provvedimento inaudita altera è una modalità esclusiva del procedimento cautelare e non può essere impiegata al di furi di esso, allora si richiama quanto già sopra detto.

La lettura del verbale dimostra che l’attuazione della misura è stata realizzata nella stessa giornata e si è conclusa in poche ore; non vi è stato accesso di terze persone non potendosi considerare tali né il Giudice Delegato né il Cancelliere né i legali delle parti. La privacy è un valore costituzionale ma il suo rispetto non può sopravanzare fino al punto che sia negata tutela giudiziaria a controparte. In concreto la compressione della privacy è stata ridotta al minimo indispensabile per l’esecuzione della misura.

Dall’apposizione dei sigilli non è residuata limitazione permanente del godimento e del possesso dell’appartamento di abitazione se non per un locale (il secondo bagno) ma l’ostacolo può essere rimosso agevolmente non appena si darà corso all’inventario.

L’assunto che in casa della N. D. non vi fossero beni mobili che non appartenessero già alla medesima iure proprio o come legataria è del tutto inconferente in questa sede ove sigilli e inventario realizzano l’esigenza ricognitiva di individuare i beni che formano l’asse senza alcuna possibilità di incidere sul merito dei rispettivi diritti degli eredi e dei legatari.

Infine anche l’ordine alle banche di non consentire prelievi risponde alla stessa finalità di constatare la giacenza dei conti e dei depositi intestati o riferibili al defunto in epoca prossima all’apertura della successione senza che da ciò derivi implicazione alcuna sulla spettanza


PQM

Rigetta il reclamo.

Condanna parte reclamante a pagare € 3.170,00 per competenze oltre accessori fiscali e previdenziali a favore di ciascuna delle parti resistenti.

Si comunichi.

Venezia, 19/03/2019