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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22014 - pubb. 02/07/2019.

Per il valido esperimento della mediazione obbligatoria non è sufficiente la mera comparizione al primo incontro


Tribunale di Firenze, 08 Maggio 2019. Est. Ghelardini.

Processo civile – Mediazione – Obbligatoria – Mera partecipazione delle parti al primo incontro – Avveramento della condizione di procedibilità – Non sussiste – Necessità di effettivo confronto conciliativo – Affermazione


Il vaglio preliminare di possibilità di cui all'articolo 5, comma 2 bis, D.Lgs. 28/2010, applicabile anche alla mediazione per ordine del giudice, si deve intendere come possibilità oggettiva di procedere la mediazione, a nulla rilevando le valutazioni delle parti, meramente soggettive, inerenti la mera volontà di procedere. Qualora avanti al mediatore le parti non si siano minimamente confrontate in ottica conciliativa sulle questioni oggetto di causa, si considerano venute meno all'onere di procedere a mediazione effettiva.

[Il giudice, ritenendo non condivisibile il principio affermato da Cass. 8473/2019, dichiarava improcedibile la domanda, a seguito della conclusione del procedimento obbligatorio di mediazione al primo incontro, nel quale il procuratore dell’istante dichiarava riguardo al procedimento di mediazione che “non era possibile iniziarlo” ritenendo assolutamente superfluo l’esperimento del procedimento, che avrebbe solamente comportato un aggravio di spese.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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