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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22351 - pubb. 19/09/2019.

Legittimazione del P.M. ad impugnare il rigetto della liquidazione del compenso dell’avvocato di parte ammessa al patrocinio


Tribunale di Verona, 25 Giugno 2019. Est. Vaccari.

Legittimazione del P.M. competente a proporre ricorso ex art. 170 d.P.R. 115/2002 e 15 d. Lgs. 150/2011 - Sussistenza

Onere per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato di produrre documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti reddituali - Esclusione - Potere-dovere del giudice di disporre verifiche  sul punto - Sussistenza


La legittimazione e l’interesse del P.m. a proporre ricorso avverso la decisione con cui sia stata rigettata l’istanza di liquidazione del compenso dell’avvocato di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato discendono dal ruolo di tale organo di “tutore dell’interesse della legge”, espressamente riconosciutogli dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, proprio nelle opposizioni alla liquidazione del compenso liquidato al difensore della parte non abbiente, nella sentenza n. 8516/2012.

Il giudice non può desumere dalla mancata produzione da parte della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato della documentazione comprovante le sue condizioni reddituali, richiesta in apposito protocollo, l’impossibilità di accertare la sussistenza o la permanenza in capo ad essa dei requisiti per l’ammissione al beneficio del patrocinio erariale, perché così facendo introduce una decadenza che non è prevista normativamente.

Sul punto deve invece rammentarsi che, qualora il giudice competente abbia dei dubbi sulla permanenza o sulla sussistenza ab origine del requisito per l’ammissione al beneficio del patrocinio erariale, è tenuto a disporre delle verifiche sul punto ai sensi dell’art. 127, comma 4, d.P.R. 115/2002. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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