Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23501 - pubb. 17/04/2020

Notifica effettuata mediante consegna alle persone indicate nell’art 139 c.p.c. in luogo diverso da quello in cui risiede il destinatario ed effetti in caso di obbligazioni solidali. Il periculum in mora nel sequestro conservativo

Tribunale Napoli, 01 Aprile 2020. Est. Maria Tuccillo.


Tribunale delle Imprese – Ricorso ex art. 671 c.p.c. – Notifica effettuata in luogo diverso da quello della residenza – Obbligazioni solidali e litisconsorzio – Presupposti del periculum in mora



La notificazione di un atto mediante consegna a una delle persone elencate nell'art. 139 c.p.c., in luogo diverso da quello in cui risiede il destinatario è nulla, non essendovi certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l'atto ricevuto.

La solidarietà passiva non comporta, sul piano processuale, l’inscindibilità delle cause ed il litisconsorzio necessario in quanto il creditore ha diritto a rivalersi per l’intero nei confronti di ciascun debitore sicché, nel caso di un procedimento cautelare, la nullità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione ad alcuni dei resistenti, laddove non sanata dalla costituzione, importa l’improcedibilità della domanda solo nei confronti di questi ultimi.

Nel caso di sequestro conservativo il periculum in mora, che consiste nel rischio, verosimile ed attuale, della perdita e/o diminuzione del patrimonio del debitore, è ravvisabile sulla base di elementi soggettivi e/o oggettivi, che possono essere presi in considerazione anche alternativamente. Sotto il profilo oggettivo, non rilevano tutte le condotte distrattive o comunque espressive di una capacità del debitore di dissipare il patrimonio ma solo quelle condotte che, avuto riguardo al momento in cui sono state poste in essere rispetto al sorgere del credito ed alla loro incidenza sul patrimonio del debitore, facciano ritenere verosimile, e soprattutto attuale, il rischio che il sequestro conservativo mira ad evitare.   Inoltre, sempre sotto il profilo oggettivo, tale requisito non può desumersi dalla mera insufficienza del patrimonio del debitore rispetto al credito ma da un’insufficienza del patrimonio che sia tale da far ritenere concreto ed attuale il rischio di sottrazione o diminuzione della garanzia del credito, atteso che il periculum va sempre valutato in un’accezione “dinamica “ e strettamente collegata alla perdita e/o diminuzione della garanzia patrimoniale, del cui rischio, in concreto, deve esserne espressione. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Stefano Vitale del foro di Torre Annunziata



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