Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2395 - pubb. 12/10/2010

Provvedimento cautelare inaudita altera parte, reclamabilità, condizioni

Tribunale Torino, 28 Aprile 2010. Est. Di Capua.


Procedimento cautelare – Provvedimento emesso inaudita altera parte – Reclamabilità – Esclusione.

Procedimento cautelare – Provvedimento emesso inaudita altera parte – Omessa indicazione dell'udienza, del termine per la notifica – Reclamo – Ammissibilità.

Provvedimento cautelare – Provvedimento emesso inaudita altera parte – Omessa indicazione dell'udienza, del termine per la notifica – Nullità. (12/10/2010)



Deve escludersi la reclamabilità dei decreti cautelari emanati inaudita altera parte secondo quanto previsto dall’art. 669-sexies, comma 2, codice procedura civile, in quanto il controllo dei provvedimenti emessi con tali decreti viene effettuato nell’ambito dell’udienza fissata dal giudice nel contraddittorio delle parti, attraverso la pronuncia dell’ordinanza con cui il giudice, all’esito di tale udienza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti in questione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell’art. 669 terdecies, codice procedura civile, il reclamo avverso un decreto cautelare reso inaudita altera parte che ometta di fissare l’udienza di comparizione della parti avanti al giudice che lo ha emesso, di assegnare alla parte ricorrente un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto stesso e conseguentemente di pronunciare una successiva ordinanza di conferma, modifica o revoca del predetto provvedimento emanato inaudita altera parte. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

E’ nullo il provvedimento cautelare emesso inaudita altera parte che ometta di fissare l’udienza di comparizione della parti avanti al giudice che lo ha pronunciato e di assegnare al ricorrente il termine per la notificazione al convenuto del ricorso e del decreto determinando così l’impossibilità di pronunciare una successiva ordinanza di conferma o modifica o revoca del provvedimento cautelare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale