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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2576 - pubb. 22/11/2010.

Costituzione dell’opponente e abbreviazione dei termini come norma eccezionale


Tribunale di Verona, 14 Novembre 2010. Est. Mirenda.

Sezioni Unite 19246/2010 – Applicabilità ai procedimenti pendenti – Esclusione – Remissione in termini – Ripetizione dell’atto – Esclusione – Sanatoria – Sussiste.


In difetto di una positiva disciplina speciale di segno diverso, gli ordinari termini di costituzione previsti per il giudizio di cognizione ordinaria (artt. 165 e 166 c.p.c.) devono trovare applicazione anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo, sì che ­ fermo il dimezzamento automatico di cui all’art. 645, comma 2, c.p.c. (il cui mancato rispetto legittimerà il convenuto opposto all’esercizio della facoltà di cui all’art. 163 bis, comma terzo, c.p.c.) – all’opposto residuerà comunque un congruo termine di 15 gg. per esaminare la documentazione prodotta dall’opponente e redigere un’avveduta comparsa di risposta (Il Tribunale, non recependo le puntualizzazioni delle SSUU 19246/2010, esclude nel caso di specie un caso di errore in capo all’opponente ritenendo l’opposizione tempestiva). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 645 c.p.c.


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