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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 630 - pubb. 01/01/2007.

Leasing traslativo, risoluzione del contratto e penale


Tribunale di Firenze, 21 Maggio 2004. Est. Pezzuti.

Clausole vessatorie - Doppia sottoscrizione riportante tutte le clausole del contratto - Specifica approvazione - Necessità.

Leasing traslativo - Risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore - Domanda di ritenzione dei canoni versati e di pagamento dei canoni scaduti - Infondatezza - Clausola penale che prevede la restituzione di parte dei canoni versati e di quelli ancora da versare - Nullità.

Istanza dell'opponente a decreto monitorio di chiamata di terzo - Termini - Modalità.


 

 

IL GIUDICE

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 18 febbraio 2004, esaminati gli atti, osserva quanto segue:

1.      Il Tribunale di Firenze, nella persona del giudice designato dal Presidente del Tribunale, ha ingiunto, con decreto provvisoriamente esecutivo, alla società Alfa-Tex di Bianchi Giuliano e Rossi Cristian di consegnare alla società Mondo Leasing “due ritorciti doppia torsione Savio mod. TDS 228”. Con lo stesso decreto il Tribunale ha ingiunto alla stessa società Alfa-Tex e ai soci Giuliano Bianchi e Cristian Rossi, il pagamento della somma di 58.438,20 euro, “oltre agli interessi, determinati al tasso del “prime rate” ABI maggiorato di 2 punti”, in favore della società Mondo Leasing, quale mandataria della società Mondo Finance.

2.      Dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo emerge che la somma di euro 58.438,20 richiesta dalla società Mondo Leasing è composta:

a.   da euro 15.761,58 “pari all’importo, per capitale, interessi e spese, delle rate scadute dal 1 gennaio al 1 giugno 2003 incluso

b.   da euro 42.676,62 “pari ai 3/5 del totale dei canoni di locazione che sarebbero stati dovuti ove non fosse intervenuta la risoluzione contrattuale”.

3.      A sostegno della domanda monitoria la società ingiungente ha dedotto che, non avendo la società Alfa-Tex pagato le rate del contratto di locazione finanziaria scadute dal 1° gennaio 2002 al 1° giugno 2003 (incluso), aveva esercitato la facoltà di risolvere il rapporto e aveva richiesto il pagamento, oltre che delle rate scadute, anche della penale convenzionale.

4.      La società Alfa-Tex, Giuliano Bianchi e Cristian Rossi hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo, preliminarmente, la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso da un giudice incompetente per territorio essendo tale, invece, il Tribunale di Vicenza.

5.      Nel merito gli opponenti hanno dedotto che i macchinari concessi in locazione finanziaria erano rimasti gravemente danneggiati in occasione di un incendio sviluppatosi per il proprio stabilimento e che, pertanto, nessun inadempimento poteva essere loro imputato per il mancato pagamento del canone di locazione. Ancora gli opponenti hanno eccepito la vessatorietà della clausola n° 15 del contratto di locazione finanziaria e la conseguente inefficacia della medesima.

6.      La società Alfa-Tex, Giuliano Bianchi e Cristian Rossi hanno, inoltre, chiesto la riduzione della penale, asserendo che la stessa era manifestamente eccessiva. Ancora gli opponenti hanno contestato la misura della pretesa della società opposta asserendo che “non è dato infatti ricostruire i calcoli che hanno consentito a Mondo Leasing SpA di addivenire alla somma ingiunta”.

7.      La società Mondo Leasing ha precisato che la clausola derogativa della competenza per territorio era stata specificamente approvata per iscritto dalla società Alfa-Tex, così come era stata approvata specificamente anche la clausola dettata dall’art. 15. La società opposta ha, quindi, precisato che il canone di locazione finanziaria andava pagato, in virtù della natura finanziaria del contratto e della specifica pattuizione prevista dall’art. 8 del contratto, anche in caso di danneggiamento dei beni derivato da qualsiasi causa.

8.      La società Mondo Leasing ha segnalato che la penale non era eccessiva tenuto conto delle utilità che avrebbe tratto dall’adempimento del contratto. Ancora la società opposta ha chiarito che la somma di euro 15.761,58 richiesta in decreto sotto la voce “importo, per capitale, interessi e spese, delle rate scadute dal 1 gennaio al 1 giugno 2003” era composta da euro 14.650,56 per “6 canoni insoluti di euro 2.441,76 cadauno”, euro 204 per “spese di insoluto”, euro 411,22 quali “interessi di mora” e, infine, euro 495,80 “per la gestione della posizione passata in contenzioso”.

9.      All’udienza del 18 febbraio 2004 la società Alfa-Tex, Giuliano Bianchi e Cristian Rossi hanno insistito nella richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione. La società Mondo Leasing ha chiesto il rigetto di tale istanza.

10. Rileva il giudicante che, a differenza di quanto si può ritenere per l’art. 648, l’art. 649 del codice procedura civile riserva con larghezza al giudice la valutazione della ricorrenza dei “gravi motivi” per la sospensione. Se non appare, infatti, possibile una ricognizione a priori dei giusti motivi, deve ritenersi, comunque, al di là delle affermazioni di principio, che non si possa non sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in tutti quei casi nei quali debba ritenersi, con valutazione limitata alle risultanze processuali delle produzioni e allegazioni operate all’inizio della lite, certa o quasi la revoca del decreto ingiuntivo, non apparendo giustificabile l’esecuzione sulla base di un titolo che sarà, con certezza o con grande probabilità, revocato nel prosieguo della controversia.

11. Nel caso in esame, la clausola derogativa della competenza per territorio, alla luce di una cognizione solo sommaria della fattispecie e salvo mutamenti di opinione all’esito dell’istruttoria e dopo avere esaminato le ragioni delle parti, sembra mancare una specifica approvazione per iscritto da parte del legale rappresentante della società Alfa-Tex.

12. L'esigenza della specifica approvazione per iscritto di una clausola onerosa o vessatoria, quale quella derogativa della competenza territoriale la cui mancanza comporta nullità assoluta, postula, infatti, una sottoscrizione separata ed autonoma rispetto a quella relativa agli altri patti contrattuali, ne consegue che tale esigenza non può ritenersi soddisfatta nel caso in cui il contraente per adesione si limiti ad approvare genericamente tutte le clausole previste dal contratto (così Cass. 5 dicembre 2003, n.18680 e 29 maggio 2001, n° 7274).

13. Occorre rilevare che, con la seconda sottoscrizione apposta in calce alle condizioni generali di contratto, il legale rappresentante della società Alfa-Tex ha approvato tutte le clausole del contratto, con l’esclusione solo delle prime due, di contenuto solo descrittivo. Il richiamo a tutte le clausole contrattuali, tra le quali anche alcune non vessatorie, e la loro mancata diversa evidenziazione nel testo contrattuale, la lunghezza di alcune di esse composte da oltre dieci capoversi, sono tutte circostanze che inducono a ritenere che, nel caso in esame, non è intercorsa quella “specifica approvazione” di cui fa menzione l’art. 1341 del c.c., anche se le clausole sono state richiamate in modo distinto per articolo e titolo.

14. Ritiene il giudicante che il contratto in esame debba qualificarsi come leasing traslativo in quanto ha ad oggetto beni che conservano alla scadenza del rapporto un valore residuale superiore all’importo previsto per l’opzione (“Ricorre la figura del leasing di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi. Si ha invece leasing traslativo allorchè la pattuizione si riferisca a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore al prezzo convenuto per l'opzione e in base a canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto”: vedi per tutte Cass., 12 luglio 2001, n° 9417; 7 febbraio 2001, n. 1715; 4 aprile 2000, n. 4855).

15. Inducono in tale considerazione le seguenti circostanze:

a.     l'insieme dei canoni previsti in contratto (lire 254.161.047) remunera interamente il capitale impiegato dalla società di leasing per l’acquisto dei beni oggetto del contratto (lire 220.000.000);

b.     il prezzo di opzione (lire 2.200.000) costituisce una frazione troppo bassa del prezzo di acquisto del macchinario non giustificata dalla durata del rapporto (5 anni) e dalla natura del macchinario e fa, quindi, presumere che sia inferiore al reale valore del bene alla scadenza del contratto;

c.      di converso, l’importo dei singoli canoni (lire 4.000.000 circa) si presenta eccessivo rispetto al valore complessivo dei beni (lire 220.000.000), in rapporto alla presumibile durata della loro vita economica.

16. Ne consegue, pertanto, che, in applicazione analogica della normativa della vendita con riserva di proprietà (artt. 1523 e ss. c.c.), il rischio è assunto dal compratore, fin dal momento della consegna (art. 1523 c.c.). Allo stesso modo, dovrebbe inoltre ritenersi utilizzabile il disposto di cui all'art. 1465 comma 2° c.c., con la conseguenza che il perimento della "res" per causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione. Sotto tale aspetto, indipendentemente dalla possibile vessatorietà della clausola n° 9 del contratto, l’imposizione del rischio a carico del compratore appare giustificato dalla legge.

17. Ma la pretesa della società Mondo Leasing appare illegittima sotto altro aspetto. Deve rilevarsi, infatti, che al contratto in esame si debba applicare, in caso di risoluzione, l’art. 1526 cc (“La risoluzione della locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell'art. 1458, comma 1, c.c., in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica, ove si tratti di leasing cosiddetto di godimento; la risoluzione medesima, invece, si sottrae a dette previsioni, e resta soggetta all'applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall'art. 1526 c.c. con riguardo alla vendita con riserva di proprietà, ove si tratti di leasing cosiddetto traslativo”: Cass., 7 febbraio 2001, n. 1715; Cass., 23 febbraio 2000, n. 2069).

18. Pertanto la società Mondo Leasing, ai sensi dell’art. 1526 cc, non può ottenere, in caso di risoluzione, l’acquisizione dei canoni già corrisposti dovendosi ritenere nulla la clausola contenuta in un contratto di leasing traslativo, che attribuisce al concedente, per il caso di risoluzione del contratto, il diritto di acquisire i canoni già scaduti, al di là del caso, non completato nel contratto in esame, dettato dal secondo comma dell’articolo richiamato, laddove i canoni già pagati (e solo essi) possano rimanere acquisiti a titolo di indennità.

19. Se non sussiste il diritto a trattenere i canoni già scaduti e versati dal concedente a maggior ragione occorre ritenere non sussistente il diritto a richiedere i canoni già scaduti e non ancora pagati dal medesimo. Ne consegue, quindi, che, allo stato, non appare esistente il diritto di credito invocato in giudizio con riferimento a quella parte di esso relativo alla richiesta di pagamento del canone scaduto.

20. Va, ancora, rilevato che con la procedura monitoria la società Mondo Leasing ha richiesto la condanna della società Alfa-Tex e dei soci Giuliano Bianchi e Cristian Rossi, in secondo luogo, al pagamento della somma di euro 42.676,62 “pari ai 3/5 del totale dei canoni di locazione che sarebbe stati dovuti ove non fosse intervenuta la risoluzione contrattuale”.

21. L’ingiungente ha domandato quindi il pagamento dei tre quarti dei canoni ancora da scadere sulla base dell’art. 15 del contratto secondo cui, ferma restando l’acquisizione a favore della locatrice delle rate di canone in precedenza pagate, spetta alla locatrice il diritto di chiedere il pagamento dei canoni insoluti prima della risoluzione nonché, a titolo di indennizzo, i tre quinti dei canoni a scadere, oltre il maggior danno.

22. Il sistema non derogabile dettato dal codice civile ha inteso assicurare al proprietario nella vendita con riserva di proprietà, e quindi al concedente nel contratto di locazione finanziaria di natura traslativa, a fronte dell’inadempimento dell’acquirente, e quindi del conduttore, una tutela che prevede esclusivamente la restituzione del bene in condizioni di valore economiche pressoché conformi a quelle iniziali attraverso il meccanismo dell’equo compenso e il risarcimento del danno.

23. L’ordinamento stesso nella determinazione del danno ha posto dei limiti alle richieste risarcitorie del concedente. Avendo sancito il principio inderogabile secondo cui il concedente deve restituire le rate riscosse, il legislatore ha voluto dettare una norma diretta a evitare l’aggiramento di questo principio stabilendo che “Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta”.

24. Ne consegue pertanto che lo stesso legislatore ha inteso con chiarezza escludere la possibilità per il concedente di ottenere, oltre alla restituzione dell’oggetto della locazione finanziaria, un valore economico paragonabile a quello che avrebbe ottenuto con l’esatto adempimento del contratto.

25. Sulla base di tali considerazioni deve escludersi la possibilità per la società Mondo Leasing di richiedere, a titolo di indennizzo o di penale, oltre alla restituzione dell’oggetto della locazione finanziaria anche una somma corrispondente ai canoni già versati e a una frazione di quelli ancora da versare.

26. In atto di citazione la società Alfa-Tex, Giuliano Bianchi e Cristian Rossi hanno chiesto la chiamata in causa della società Itas Mutua, compagnia con la quale era stato assicurato il rischio di incendio, per sentirla condannare, in caso di accoglimento delle domande formulate dalla società Mondo Leasing, a rilevarla indenne da ogni pretesa.

27. All’udienza del 18 febbraio 2004, avendo questo giudice omesso di provvedere sul punto, gli opponenti hanno rinnovato l’istanza di chiamata in causa della società ITAS Mutas e hanno chiesto anche la chiamata in causa della società Italiana Assicurazioni e Bayerische. Gli opponenti hanno fatto presente che la società Itas Mutua aveva segnalato l’esistenza di un contratto di coassicurazione.

28. La società Mondo Leasing ha eccepito la tardività della richiesta di chiamata in causa del terzo formulata solo alla prima udienza di comparizione delle parti.

29. Ritiene il giudicante che, in adesione a quanto dettato dalla sentenza della Corte di Cassazione 27 luglio 2000, n° 8718, se l'opponente ha interesse a chiamare un terzo estraneo al giudizio monitorio, deve richiedere l'autorizzazione al giudice ed al riguardo il riferimento normativo, sia pure in via analogica, è lo stesso secondo comma dell’art. 269 del c.p.c. che disciplina l'ipotesi in cui l'interesse dell'attore sorga a seguito della comparsa di risposta del convenuto e che va coordinato con il particolare procedimento conseguente all'opposizione.

30. In definitiva l'opponente a decreto ingiuntivo, non potendo chiedere, nella sua qualità di convenuto sostanziale, lo spostamento dell'udienza (secondo comma) in quanto non ancora fissata e non potendo soprattutto notificare l'opposizione a soggetto diverso da chi ha ottenuto il decreto ingiuntivo, non può che richiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo.

31. Nel caso in esame gli opponenti hanno assolto a tale onere, chiedendo con l'atto di opposizione l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo, società Mutua Assicurazione. Ne consegue, pertanto, che tale chiamata in causa va autorizzata.

32. Diversamente va rigettata la richiesta di chiamata in causa delle società Italiana Assicurazioni e Bayerische. Essa, infatti, è stata tardivamente proposta dagli opponenti. Peraltro l’esistenza della coassicurazione emergeva con chiarezza dalla polizza assicurativa depositata dagli opponenti.

per questi motivi

a) sospende l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 3842 del 2003;

b) autorizza la chiamata in causa della società ITAS Mutua, da effettuarsi nel termine di un mese dalla comunicazione della presente ordinanza;

c) dichiara inammissibile la richiesta di chiamata in causa delle società Italiana Assicurazioni e Bayerische;

d) rinvia la causa, per lo svolgimento delle attività indicate nell’art. 180 del codice di procedura civile nei riguardi della società chiamata in causa, all'udienza del 20 ottobre 2004 alle ore 9.10;

e) assegna a parte opponente il termine perentorio di venti giorni per proporre le eccezioni preliminari e di merito non rilevabili di ufficio.

f) manda al cancelliere di co­municare la presente ordinanza alle parti.