Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6761 - pubb. 13/12/2011

Pronuncia di estinzione del giudizio di appello da adottarsi in forma collegiale e con sentenza

Appello Milano, 25 Maggio 2011. Est. Carla Romana Raineri.


Procedimento di appello - Rinunzia agli atti del giudizio - Ordinanza di estinzione del giudizio - Pronuncia collegiale - Natura decisoria e definitiva - Pronuncia con sentenza - Necessità.



A seguito della modifica - ad opera dell’art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell’art. 357 c.p.c., che contemplava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell’istruttore dichiarative dell’inammissibilità, dell’improcedibilità o dell’estinzione (anche per rinunzia agli atti) del giudizio di appello, deve ritenersi che l’adozione di siffatti provvedimenti spetti ora al collegio, nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello, e che detti provvedimenti, avendo natura decisoria e definitiva, decidendo su una questione pregiudiziale attinente il processo, debbano essere adottati con sentenza ai sensi dell’art. 279 n. 2 c.p.c. (cfr. Cass. n. 5610 del 2001; n. 12537 del 2003; n.12636 del 2004; n. 11594 del 2005; n. 11434 del 2007). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 279 c.p.c.

Massimario, art. 306 c.p.c.

Massimario, art. 357 c.p.c.



Il testo integrale


 


 


Testo Integrale