L'Arbitrato


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7234 - pubb. 28/05/2012

Limiti alla impugnazione del lodo per errori di diritto e questioni di costituzionalità del nuovo articolo 829 c.p.c.

Appello Milano, 18 Aprile 2012. Est. Carla Romana Raineri.


Arbitrato - Impugnazioni - Modifica dell'articolo 829 c.p.c. introdotta dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 - Questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 829 c.p.c., con riferimento agli articoli 2, 24 e 102 Costituzione - Manifesta infondatezza.



È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 829 c.p.c., con riferimento agli articoli 2, 24 e 102 della costituzione, nella parte in cui, a seguito della riforma introdotta dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, non consente l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto ove le parti non abbiano esplicitamente previsto tale facoltà. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La “nuova” regola introdotta dal legislatore del 2006 di escludere, in via generale, l’impugnabilità del lodo arbitrale per error in iudicando (restano, ovviamente, salvi i rimedi per error in procedendo, così come quelli tipizzati al primo comma dell’art. 829 cod. proc. civ.), rappresenta un punto di equilibrio fra: a) la valorizzazione dell’autonomia privata, poiché si stabilisce che spetti alla libera scelta dei contraenti se rendere impugnabile, o meno, il lodo per tale tipo di vizio; b) l’irrobustimento della reciproca fiducia fra le parti, poiché si prevede che i contraenti, almeno “di norma”, confidino nella giustezza e nella correttezza del lodo, tanto da escludere la sua impugnabilità; c) l’introduzione di elementi di deflazione del carico giudiziario civile; d) la salvaguardia di un accertamento giurisdizionale della nullità del lodo esteso anche agli errori di diritto (con eventuale, conseguente, giudizio rescissorio) attraverso la pattuizione ad hoc. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La scelta del legislatore del 2006 di consentire l'impugnazione del lodo arbitrale per errore di diritto esclusivamente nei casi in cui tale possibilità sia stata espressamente prevista dalle parti, non lede il principio dell'autonomia privata enunciato dall'articolo 41 della Costituzione, ma si colloca in un giusto equilibrio tra l'interesse dello Stato a garantire che sia sempre assicurato un livello essenziale di tutela dei diritti dei consociati, qualora questi decidano di ricorrere alla giustizia privata, e l'interesse ad evitare che le parti vengano messe in una troppo agevole condizione di ricorrere all'arma dell'impugnativa di nullità incrementando il contenzioso civile di cause ulteriori provenienti dal settore arbitrale. La facoltà per le parti di impugnare il lodo per violazione delle norme di diritto purché lo dispongano espressamente esclude in radice una violazione del principio di autonomia privata e rafforza quello della certezza del diritto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non lede il legittimo affidamento delle parti contraenti nella certezza del diritto la disposizione a carattere transitorio contenuta nel decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, nella parte in cui prevede l'applicazione della nuova disciplina (la quale, modificando l'articolo 829 c.p.c., consente l'impugnativa del lodo per errori di diritto solo nel caso in cui le parti abbiano espressamente previsto tale facoltà) ai procedimenti arbitrali instaurati successivamente alla sua entrata in vigore anche nell'ipotesi in cui il lodo sia stato stipulato in data anteriore. La citata disposizione normativa non impedisce, infatti, alle parti di modificare le proprie pattuizioni al fine di mantenere immutata detta facoltà di impugnazione anche nella vigenza della nuova normativa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 829 c.p.c.


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