Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7237 - pubb. 28/05/2012

Decreto ingiuntivo europeo, opposizione, rito applicabile e assegnazione d'ufficio dei termini

Tribunale Verona, 26 Maggio 2012. Est. Mirenda.


Decreto ingiuntivo europeo - Opposizione - Instaurazione - Modalità.

Decreto ingiuntivo europeo - Opposizione - Armonizzazione con la disciplina interna - Transito del procedimento dalla fase sommaria a quella ordinaria - Impulso d'ufficio - Assegnazione di un termine per l'integrazione del thema decidendum - Fissazione dell'udienza nel rispetto dei termini di comparizione di cui all'articolo 163 bis c.p.c. - Assegnazione di termine al convenuto per il deposito della comparsa di risposta.



L’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea di cui all’art. 16 Reg. CE 1896/2006, non è di per sé idonea ad instaurare alcun rituale procedimento di opposizione assimilabile a quello disciplinato dall’art. 645 c.p.c., con la conseguenza per la quale il creditore che intenda far valere il proprio diritto deve agire secondo le norme che disciplinano il giudizio civile ordinario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Allo scopo di armonizzare il procedimento per decreto ingiuntivo europeo alla disciplina interna dell'ordinamento nazionale italiano nell'ipotesi in cui sia stata proposta opposizione, si dovrà fare ricorso alle norme che tracciano i principi generali in tema di transito "fisiologico" del procedimento dalla fase sommaria a quella ordinaria. Ne consegue che il giudice, ricevuta l'opposizione dovrà, d'ufficio: i) far notificare al creditore, a cura della cancelleria, l’opposizione del debitore; ii) assegnare all’attore–creditore un termine (“naturalmente“ perentorio, stante il divieto di successiva mutatio libelli sancito dal comma quinto dell’art. 183 c.p.c.) per integrare il thema decidendum e i relativi fatti costitutivi (nessun termine perentorio potrà invece essere assegnato per le produzioni documentali, soggette al più benevolo termine dilatorio dell’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.; iii) fissare l’udienza ex art. 183 c.p.c. nel rispetto dei termini di comparizione di cui all’art. 163 bis c.p.c.; iv) assegnare al convenuto la facoltà di depositare la comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c., con onere di costituzione – se del caso a mezzo di difensore ove la difesa personale non fosse ammessa – almeno venti giorni prima dell’udienza sub ii) e con l’avvertimento ex art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. che la costituzione tardiva comporterà le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 645 c.p.c.


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