Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7787 - pubb. 17/09/2012

Abrogazione delle tariffe, liquidazione del compenso all'avvocato e rilevanza del compimento dell'ultimo atto difensivo

Tribunale Monza, 31 Luglio 2012. Est. Silvia Giani.


Opposizione agli atti esecutivi - Motivi di opposizione - Limiti - Regolarità formale del titolo - Valutazione del contenuto decisorio - Esclusione.

Tariffe forensi - Abrogazione - Conseguenze - Riferimento al compimento dell'attività professionale - Rilevanza nell'ultimo atto difensivo in cui l'attività difensiva si sia conclusa.



Il titolo esecutivo di formazione giudiziale può essere preso in considerazione dal giudice dell'opposizione all'esecuzione solo sotto l'aspetto della sua esistenza, per verificare se l'esecuzione minacciata sia fondata su titolo originariamente esistente o su titolo venuto a mancare, per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione. Pertanto, il giudice dell'opposizione a precetto può riesaminare il titolo solo sotto il profilo della sua regolarità formale, che è quello della sua regolarità estrinseca e non sotto il profilo del suo contenuto decisorio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Se è pur vero che con DM del Ministro della Giustizia del 1° agosto 2012 sono stati approvati i nuovi parametri, vero è anche che il regime transitorio per la liquidazione delle spese giudiziali non può che far riferimento, anche per quella che in precedenza era la componente più importante delle spese giudiziali (le voci attinenti agli onorari di avvocato), alle norme vigenti alla data in cui l’attività difensiva è terminata, secondo il consueto criterio adottato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in caso di sopravvenienza di nuove tariffe nel corso dello svolgimento della prestazione di assistenza giudiziale (Cass. 21 novembre 1998, n. 11814, secondo cui, in tema di determinazione del compenso spettante al difensore nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, mentre gli onorari di avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l’opera complessiva è stata condotta a termine con l’esaurimento o la cessazione dell’incarico professionale, i diritti di procuratore, invece, vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, le quali si esauriscono nell’atto stesso in cui sono compiute). Depone per la necessità di continuare a far riferimento alle abrogate tariffe quando l’attività difensiva sia terminata prima del 23 luglio 2012 anche il carattere sostanziale della norma contenuta nel 2° co. dello stesso art. 9 d.l. 1/2012, che disciplina la determinazione del compenso del professionista nei rapporti con il cliente (in mancanza di apposita pattuizione), alla quale il 3° comma dell’art. 9 d.l. cit. si raccorda, dettando una disciplina transitoria limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali a seguito di soccombenza. Se dunque l’attività giudiziale dell’avvocato della parte vittoriosa sia terminata prima del 23 luglio 2012 e della caducazione definitiva delle tariffe forensi sino a tale data applicabili ai fini della liquidazione giudiziale delle spese, tale liquidazione dovrà continuare a far riferimento alle tariffe ivi previste, conformemente alla nota spese redatta e depositata in giudizio dai difensori con il loro ultimo atto difensivo. Se invece la conclusione dell’attività difensiva, con il compimento dell’opera professionale, si abbia dopo l’intervenuta abrogazione, l’entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali farà sì che la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza avvenga in base a questi e non più in base alle previgenti tariffe, ancorché alcune attività siano state svolte nel vigore di queste. Sarà insomma la data dell’ultimo atto difensivo, in cui l’opera professionale potrà dirsi conclusa, a determinare il regime normativo applicabile alla liquidazione delle spese giudiziali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 91 c.p.c.

Massimario, art. 617 c.p.c.


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