Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8476 - pubb. 06/02/2013

Differimento prima udienza e computo del termine di comparizione dalla data della notificazione della citazione fino all'udienza ex art. 168 bis, co. 5, c.p.c.

Tribunale Milano, 22 Gennaio 2013. Est. Piombo.


Procedimento civile - Differimento della prima udienza da parte del giudice istruttore - Computo del termine di comparizione calcolato dalla data della notificazione della citazione fino alla data dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis, co. 5, c.p.c. - Compiuta giacenza - Tempestività della notificazione - Dichiarazione di contumacia del convenuto.



Il computo del termine di comparizione di cui all'art. 163-bis c.p.c. va effettuato tenendo conto della data fissata in atto di citazione solo nel caso di differimento d'ufficio ai sensi del 4° comma dell'art. 168-bis c.p.c., ma non anche nel caso di applicazione del successivo 5° comma dello stesso articolo. (Huberto M. Germani) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Huberto M. Germani


Massimario, art. 163bis c.p.c. 

Massimario, art. 168bis c.p.c. 



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