Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9113 - pubb. 13/06/2013

La seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. non può essere utilizzata come ulteriore appendice assertiva

Tribunale Milano, 23 Maggio 2013. Est. Buffone.


Art. 183 comma VI c.p.c. – Seconda memoria cd. istruttoria – Deduzioni ed allegazioni – Limiti – Violazione – Inammissibilità – Sussiste (art. 183 c.p.c.).



Il processo è governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività (v. Corte costituzionale ordinanza 29 aprile 2010, n. 163). Ecco perché il vigente modello processuale configura un processo che si articola in fasi successive e non ammette deroghe (salvo il caso eccezionale previsto dall’art. 153 c.p.c.: v. Cass. civ., Sez. Unite, sent. 23 giugno 2010, n. 15169). Il mancato rispetto dei termini fissati dal giudice, determina, consequenzialmente, la decadenza, rilevabile d'ufficio, della facoltà «assertorie» ed istruttorie delle parti. Ai sensi dell’art. 183 comma VI c.p.c., il giudice concede: 1) un termine di trenta giorni (30) per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni (30) per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni (20) per le sole indicazioni di prova contraria. Ciò vuol dire che le attività assertive della parte devono trovare la loro sede naturale e fisiologica nella memoria ex art. 183, VI, c.p.c. «primo termine» e, quanto alla seconda memoria, sono giustificate unicamente se si traducano in una «replica» alle deduzioni della controparte o in una «risposta» processuale alle medesime; restando altrimenti la suddetta appendice riservata alla richiesta di prova. Ciò vuol anche dire che dove la parte non depositi la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., primo termine, la controparte non ha diritto ad alcuna attività assertiva, non avendo alcun argomento a cui replicare o contraddire: principio di recente rimarcato dalla Suprema Corte, in tema di controprova (v. Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 maggio 2013 n. 12119. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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