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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9335 - pubb. 24/07/2013.

Presupposti per l’applicazione dell’istituto della proposta transattiva del giudice nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa


Tribunale di Verona, 24 Aprile 2012. Est. Vaccari.

Proposta transattiva del giudice formulata ai sensi dell’art. 420, comma, 1c.p.c. come modificato dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183 – Ammissibilità nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa – Sussiste nel caso in cui la controversia attenga alla determinazione del quantum della pretesa sanzionatoria della P.A.


L’arto 420, comma 1, c.p.c. come modificato dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è applicabile anche ai giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, non rientrando tra le norme di cui l’art.2  del D. Lgs. 11 settembre 2011 n.150 esclude l’applicazione ai giudizi soggetti al rito del lavoro, qualora in essi si controverta non già della sussistenza della potestà sanzionatoria in capo all’autorità che ha comminato la sanzione ma dell’entità di quest’ultima. Infatti la determinazione del quantum della sanzione tra un minimo ed un massimo costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, sebbene sia discusso se si tratti di discrezionalità pura o di discrezionalità tecnica, e la valutazione richiesta alla pubblica amministrazione o all’autorità dotata di potere sanzionatorio (nel caso esaminato nel provvedimento di trattata di una autorità indipendente quale il Garante per la protezione dei dati personali) alla quale venga sottoposta una proposta transattiva conciliativa, che individui la sanzione in misura diversa da quella determinata in sede di irrogazione richiede sempre l’esercizio di un potere discrezionale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Ai sensi dell’art. 420 comma 1, c.p.c. come modificato dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il rifiuto della proposta transattiva senza giustificato motivo costituisce elemento di valutazione ai fini della decisione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Massimo Vaccari



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