Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10319 - pubb. 16/04/2014

Estinzione delle società di capitali come fenomeno successorio e responsabilità della società fiduciaria intestataria di quote della società estinta

Tribunale Roma, 24 Marzo 2014. Est. Cardinali.


Cancellazione delle società di capitali: estinzione immediata – Art. 2495 c.c. così come modificato dall’art. 4 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 – Estinzione della società come fenomeno successorio – Intestazione fiduciaria delle quote – Responsabilità della società fiduciaria – Sussistenza – Obbligo dei fiducianti di manlevare la società fiduciaria – Sussistenza.



Con l’entrata in vigore dell’art. 4 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, che ha modificato l’art. 2495, comma 2, c.c., la cancellazione dal registro delle imprese conseguente alla compiuta liquidazione e alla cessazione dell’attività di impresa sancisce la definitiva e irreversibile estinzione dell’ente societario. L’effetto sostanziale della nuova disposizione, per le società di capitali cancellate in epoca precedente alla sua introduzione nell’ordinamento, si realizza al momento dell’entrata in vigore della stessa ossia al 1° gennaio 2004. (Alessandro Colavolpe) (riproduzione riservata)

L’intervenuta estinzione della società sancita dal nuovo art. 2495 c.c. comporta il realizzarsi di un vero e proprio fenomeno successorio dei soci nelle posizioni passive della società (nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione) così come in quelle attive: soci i quali diventano, dunque, gli unici titolari delle obbligazioni e dei diritti precedentemente in capo alla società estinta. (Alessandro Colavolpe) (riproduzione riservata)

Premesso che, secondo quanto riferito dalla stessa società fiduciaria convenuta, intestataria solo formale delle quote ad essa risultanti appartenenti, il rapporto di mandato fiduciario in forza del quale essa gestiva delle quote per conto del fiduciante si è estinto dopo che questi aveva direttamente riscosso la somma relativa al residuo attivo della liquidazione, deve ritenersi che ciò sia avvenuto su espressa autorizzazione o delega della società formalmente proprietaria, unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento, con conseguente irrilevanza, ai fini dell’applicazione dell’art. 2495 c.c., della circostanza che essa non abbia in concreto ricevuto l’importo relativo, per averne disposto in favore del fiduciante. (Alessandro Colavolpe) (riproduzione riservata)

Appare fondata la domanda di manleva formulata dalla società fiduciaria nei confronti dei terzi chiamati in causa quali eredi del fiduciante, in forza dell’espresso disposto del contratto di conferimento dell’incarico fiduciario sottoscritto dal loro dante causa, secondo il quale questi si era impegnato a manlevare la fiduciaria “da ogni onere, danno, molestia, anche di natura fiscale, che possa derivar direttamente o indirettamente da questo incarico” (Alessandro Colavolpe) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Alessandro Colavolpe


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