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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10621 - pubb. 18/06/2014.

Procedimento ex articolo 2409 c.c., natura, finalità e requisito della potenzialità del danno


Tribunale di Napoli, 23 Ottobre 2013. Est. Quaranta.

Procedimento ex art. 2409 c.c. – Natura – Oggetto di tutela – Ambito d’applicazione – Presupposti

Procedimento ex art. 2409 c.c. – Società liquidazione – Ammissibilità – Sussistenza

Difetto originario o sopravvenuto legittimazione attiva denunzianti – Conseguenze – Inammissibilità – Improcedibilità – Sussistenza

Denunzia collegio sindacale – Cessazione sindaci – Decorrenza effetti – Ipotesi prorogatio – Inammissibilità o improcedibilità ricorso – Sussistenza

Dichiarazione di fallimento – Iniziativa pubblico ministero – Segnalazione proveniente dal tribunale adito in un procedimento di volontaria giurisdizione – Ammissibilità

Società in liquidazione – Stato insolvenza – Configurabilità – Insufficienza elementi attivi del patrimonio sociale ad integrale soddisfacimento dei creditori – Sussistenza

Società in liquidazione inattiva – Stato insolvenza – Configurabilità – Incapacità impresa di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni – Sussistenza


Il procedimento ex art. 2409 c.c. si configura come un procedimento c.d. di volontaria giurisdizione, volto cioè non a definire un contrasto tra pretesi diritti soggettivi, quanto piuttosto a tutelare l’interesse generale della società mediante disposizioni ritenute opportune al fine del suo riassetto amministrativo e contabile ed hanno un contenuto amministrativo correlato all’interesse al normale e corretto funzionamento della società. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

La denunzia ex art. 2409 c.c. è stato modificata dalla riforma anzitutto sotto il profilo dell’ambito oggettivo d’applicazione. La novella ha stabilito, infatti, che le irregolarità denunziate debbano essere tali da poter arrecare un danno alla società o ad una o più società controllate, introducendo quindi come nuovo requisito la potenzialità di danno delle condotte denunziate. L’opzione ha posto fine al dibattito sotto il vigore della disciplina previgente, secondo cui la nozione di danno potenziale era già implicita nel vecchio testo. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Il procedimento ex art. 2409 c.c. novellato - finalizzato prima a perseguire la regolarità e la correttezza della gestione sociale – oggi è strumento volto a interrompere dei comportamenti di mala gestio dannosi o che almeno potrebbero essere tali se non interrotti, a tutela dell’interesse della società. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

La norma contenuta nell’art. 2409, pur facendo testuale ed esclusivo riferimento (come visto) alle irregolarità commesse dagli amministratori, trova senz’altro applicazione al caso queste siano direttamente dai liquidatori della società. Ed invero, l’art. 2488 c.c. estende alla fase della liquidazione le norme dettate in tema di amministrazione e controllo che, come quella in esame, sono compatibili con lo stato di scioglimento in cui versa la società che, al pari della gestione ordinaria, può ben presentare l’esigenza che, per irregolarità commesse dai liquidatori ovvero dagli amministratori, l’amministrazione sia rapidamente ricondotta alla legittimità. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

La questione della compatibilità tra denunzia al tribunale e fase liquidatoria – che potrebbe tuttavia porsi avendo riguardo al dettato dell’art. 2487 c.c. che, in ipotesi il liquidatore compie gravi irregolarità, prevede la possibilità della sua revoca da parte del tribunale per giusta causa, ad istanza, tra l’altro, dei soci o dei sindaci; inoltre, la nomina del liquidatore (giudiziario) da parte del tribunale, ad istanza, anche in tal caso, dei soci o dei sindaci, nell’ipotesi in cui l’assemblea non sia convocata o non si riunisca ovvero non deliberi la nomina del liquidatore - va risolata in senso positivo, stante la latitudine dell’art. 2409 più ampia di quella dell’altro istituto, giacché volta a regolarizzare la gestione sociale, del caso mediante la rimozione degli amministratori scelti dai soci e la loro sostituzione con un amministratore giudiziario, laddove l’altro rimedio suppone la sola esistenza delle irregolarità e non mira a detto fine. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

La natura degli interessi tutelati dal procedimento ex art. 2409 c.c. fa si che la mancanza originaria o sopravvenuta di legittimazione attiva dei ricorrenti (denunzianti), nel senso che il riscontro positivo di tale carenza non potrebbe che portare ad una decisione in rito sull’istanza, che precluda l’esame del merito relativo. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Tra i soggetti legittimati alla denunzia v’è il collegio sindacale. La rinunzia alla carica dei sindaci denuzianti va esaminata – ai fini dell’ammissibilità o procedibilità del ricorso – tenendo conto che l’art. 2401 c.c. prevede che essa produce un effetto diverso a seconda che vi sia, o meno, un sindaco supplente che possa completare il numero dei sindaci effettivi: se esiste un sindaco supplente, questi, in via automatica (ed in ordine di anzianità), succede al sindaco dimissionario, la cui rinuncia ha, quindi, effetto immediato (art. 2401, comma 1°, c.c.); se non esiste un sindaco supplente che succeda al sindaco dimissionario, la rinuncia alla carica di quest’ultimo ha un’efficacia differita (cd. prorogatio) fino al momento in cui l’assemblea, convocata ai sensi dell’art. 2401, comma 3°, c.c., provvede a nominare il successore (e quest’ultimo accetta la carica). (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

L'iniziativa del pubblico ministero ai fini della dichiarazione di fallimento può essere assunta anche in base ad una segnalazione proveniente dal tribunale adito in un procedimento di volontaria giurisdizione, giacché il termine "procedimento civile" utilizzato dall'art. 7, n. 2), R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), ricomprende ogni tipo di procedimento non penale e, quindi, anche procedimenti di cognizione ordinaria, sommaria, cautelare, esecutiva, di volontaria giurisdizione e persino giudizi amministrativi e tributari. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Ai fini della valutazione dello stato d'insolvenza delle società in liquidazione, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui rileva unicamente accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori si applica in caso di liquidazione effettiva della società e non anche quando la compagine societaria sia rimasta inattiva di fatto, senza assumere alcuna iniziativa formale per uscire dal mercato, nel qual caso l'analisi deve avere riguardo invece alla sola capacità dell'impresa di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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