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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10628 - pubb. 19/06/2014.

Tipicità delle iscrizioni nel registro delle imprese e trasferimento delle partecipazioni


Tribunale di Napoli, 15 Ottobre 2013. Est. Quaranta.

Registro delle Imprese – Tipicità delle annotazioni – Sussistenza

Pubblicità camerale – Tipicità – Completezza annotazioni – Sussistenza

Pubblicità camerale atti tipici – Efficacia – Prova contraria – Esclusione

Annotazioni camerali in tema di Srl – Interpretazione estensiva dettato art. 2470 c.c. – Sussistenza

Annotazioni in tema di Srl – Vicende relative partecipazione societaria – Sussistenza

Annotazione di azione simulazione cessione quote Srl – Ammissibilità – Sussistenza

Annotazione di azione revocatoria cessione quote Srl – Ammissibilità – Esclusione


Dal combinato disposto dell’art. 7, comma 2, dpr n. 581/1995 e dell’art. 2188 c.c. emerge che devono essere iscritti nel Registro delle Imprese i soli atti per i quali tale adempimento è previsto dalla legge. Tali norme esprimono chiaramente il principio della tipicità delle annotazioni. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

La funzione propria della pubblicità non può prescindere dalla certezza degli atti da iscrivere. Ed infatti la disciplina di cui all’art. 2193 c.c. da un lato prevede che non possano essere opposti ai terzi i fatti non iscritti dei quali la legge prevede l’iscrizione, salvo che non si provi che questi ne abbiano avuto aliunde conoscenza; dall’altro, che l’ignoranza dei fatti per cui è prevista detta iscrizione non possa essere opposta dal momento in cui l’annotazione sia effettivamente avvenuta. Quindi l’efficacia della pubblicità è riconosciuta tale da non ammettere prova contraria. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Ai sensi dell’art. 2470 c.c. il trasferimento delle partecipazioni nell’ambito della Srl è opponibile alla società solo per effetto della relativa iscrizione camerale; nel conflitto tra più acquirenti della stessa partecipazione, prevale quello che ha iscritto per primo. Con l’abrogazione del libro dei soci (avvenuta con la legge 2/2009), di ogni vicenda modificativa delle intestazioni di quota, cui va collegata la legittimazione all’esercizio dei diritti connessi, non può darsi notizia se non attraverso l’iscrizione  camerale. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Varie norme del codice civile rendono palese la volontà del legislatore di offrire pubblicamente notizie omnicomprensive sull’imprenditore e/o sulla società (si cfr. ad esempio l’art. 2196 c.c. sull’imprenditore individuale, gli artt. 2328 e 2330 c.c. sulla spa, gli artt. 2463 e 2470 c.c. sulla srl etc.). Del resto la disposizione citata di cui all’art. 2470 c.c. è tesa a consentire il raggiungimento della massima trasparenza in tema di partecipazioni societarie e degli assetti proprietari. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

E’ condivisibile quell’orientamento giurisprudenziale che ritiene di dare un’interpretazione estensiva del comma 3 dell’art. 2470, riferendolo non solo agli atti di trasferimento in senso tecnico delle partecipazioni societarie, quanto anche a quelli destinati ad incidere comunque su tale titolarità. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

La trascrizione delle domande giudiziali è disciplinata dall’art. 2652 c.c. ed è diretta a regolamentare gli effetti della decisione sull’oggetto del processo cui l’avente causa del convenuto è ( o può esser stato) estraneo. Quindi è norma che assolve alla cd. funzione prenotativa, nel senso di prevedere l’opponibilità ai terzi della sentenza emessa nel conflitto tra chi agisce ed il convenuto soccombente.  La previsione di cui all’art. 2470 viceversa  mira solo a regolamentare il conflitto tra più acquirenti di una quota di srl privilegiando quello che abbia iscritto per primo e che, tuttavia, sia in buona fede. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Può essere iscritta nel Registro delle Imprese la domanda di simulazione proposta, da un lato per l’obiettivo di rendere ostensibile ai terzi le vicende del bene e, quindi, di possibili atti prodromici ad un suo successivo trasferimento: ed invero l’eventuale accoglimento della domanda porrebbe il problema della reintegrazione e/o riattribuzione della quota del capitale della ENNI assegnata al Santoro in proporzione ad un conferimento inesistente. Dall’altro poiché la formalità varrebbe ad influire, in ipotesi di cessione della stessa nelle more del giudizio, nella valutazione della buna fede del terzo acquirente. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Non può essere iscritta nel Registro delle Imprese l’azione revocatoria proposta, poiché l’accoglimento del rimedio non avrebbe la portata di rimuovere la validità e l’efficacia tra le parti degli atti dispositivi impugnati, quanto di ricostituire la pienezza della garanzia patrimoniale del disponente. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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