Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12489 - pubb. 27/04/2015

La rinuncia dei sindaci all'incarico ha effetto immediato solo quando sia possibile la sostituzione ex lege del sindaco dimissionario

Tribunale Roma, 27 Luglio 2014. Est. Romano.


Sindaci - Cessazione dall'ufficio - Efficacia - Ricostituzione del collegio - Necessità

Sindaci - Rinuncia all'incarico - Efficacia - Sostituzione ex lege del sindaco dimissionario - Necessità

Collegio sindacale - Prorogatio - Continuità degli organi sociali - Vigilanza dell'organo di controllo - Conservazione dell'organo nella sua completezza

Sindaci - Attività di vigilanza - Natura permanente e continuativa non suscettibile di interruzioni o menomazioni

Società di capitali - Scioglimento - Permanenza del collegio sindacale sino alla cancellazione



Il primo comma dell'articolo 2400 c.c., nel prevedere che "la cessazione dei sindaci per scadenza del mandato ha effetto solo dal momento in cui il collegio è stato ricostituito" dall'assemblea, contiene in sé l'istituto della prorogatio, onde consentire al collegio dei sindaci di essere sempre costituito e operare nel pieno delle proprie facoltà senza alcuna soluzione di continuità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La rinuncia dei sindaci all'incarico prima della scadenza ha effetto immediato solo nel caso in cui sia possibile integrare il collegio sindacale con la sostituzione ex lege del dimissionario con il sindaco supplente e ciò al fine di non privare la società di un organo necessario previsto dalla legge. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'istituto della prorogatio costituisce il portato dell'interesse a garantire la continuità del collegio sindacale e, più in generale, dell'esigenza di garantire la continuità degli organi sociali impedendo l'interruzione dell'assolvimento delle loro funzioni: in questa prospettiva, è stato correttamente affermato, da una parte, che se la continuità dell'organo amministrativo evita che si generino vuoti di potere da parte di chi deve gestire l'impresa sociale, la continuità dell'organo di controllo garantisce che non venga meno, neppure in via temporanea, l'attività di vigilanza e, dall'altra, che tale continuità, mentre con riferimento agli amministratori riguarda la maggioranza dell'organo, in relazione al collegio sindacale si manifesta della intrinseca necessità di conservare l'organo nella sua completezza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'articolo 2403 c.c. richiede ai sindaci lo svolgimento di un'attività di vigilanza - sia sull'osservanza della legge e dello statuto e, in particolare, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società sia sul loro corretto funzionamento - che, proprio in ragione del suo contenuto, deve essere non saltuaria, ma permanente e continuativa, con la conseguenza che essa non è suscettibile di interruzioni o di menomazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Anche una società che versi in stato di scioglimento legale deve essere dotata per legge di collegio sindacale restando i sindaci in carica fino alla cancellazione della società e, quindi, per tutta la durata della liquidazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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