Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12504 - pubb. 29/04/2015

Denunzia al tribunale ex articolo 2409 c.c.: la condizione di procedibilità dello status di socio deve permanere fino alla pronuncia anche nelle società cooperative

Tribunale Roma, 25 Luglio 2014. Est. Romano.


Denunzia al tribunale ex articolo 2409 c.c. - Condizione di procedibilità - Status di socio - Permanenza fino alla pronunzia - Necessità

Denunzia al tribunale ex articolo 2409 c.c. - Condizione di procedibilità - Status di socio di società cooperativa - Permanenza fino alla pronunzia - Necessità - Procedimento avanti all'autorità di vigilanza e controllo giudiziario - Distinzione



L'interesse alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale nelle società chiuse è appannaggio esclusivo dei soci, ai quali è lasciata alla libertà di decidere se attivare il controllo giudiziario, mentre nelle società aperte, per le quali sono previste diverse ed ulteriori legittimazioni, l'interesse dei soci alla attuazione del procedimento risulta non più disponibile. Questa non disponibilità va collegata al fatto che la particolare natura dell'attività svolta da alcune società fa sì che l'interesse alla corretta gestione in funzione della conservazione del patrimonio non sia esclusivo dei soci, bensì di un fascio più ampio di soggetti, quali, ad esempio, appunto per le società quotate o aperte, quello del pubblico dei risparmiatori: ed è proprio questo fenomeno che giustifica la legittimazione del pubblico ministero. Conseguentemente lo status di socio e la titolarità della percentuale indicata dalle diverse norme del codice civile costituiscono una condizione per la proposizione della denunzia al tribunale di cui all'articolo 2409 c.c. che deve permanere intatta fino alla pronuncia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Lo status di socio e la titolarità della percentuale indicata dalle diverse norme del codice civile costituiscono una condizione per la proposizione della denunzia al tribunale di cui all'articolo 2409 c.c. che deve permanere intatta fino alla pronuncia anche nelle società cooperative ove, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2545 quinquiesdecies c.c., il ricorso introduttivo deve essere notificato anche all'autorità di vigilanza e dove, ai sensi dell'articolo 2545 sexiesdecies c.c., in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori ed i sindaci ed affidare la gestione della società ad un commissario, determinandone i poteri e la durata. Il controllo giudiziario ex articolo 2409 c.c. e quello governativo di cui alle norme appena richiamate costituiscono, infatti, forme di controllo concorrenti ed i relativi procedimenti sono completamente autonomi poiché l'interesse pubblicistico connesso alle attività delle cooperative formerà oggetto esclusivamente del procedimento dinanzi all'autorità di vigilanza, mentre il controllo giudiziario avrà riguardo esclusivo alla tutela degli interessi dei soci. (Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso ex articolo 2409 c.c. proposto dal socio che, successivamente alla proposizione della denunzia al tribunale, era stato escluso dalla cooperativa per violazione dell'obbligo di non concorrenza). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale