Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12622 - pubb. 13/05/2015

Delibera assembleare di scioglimento, abuso di potere e conflitto di interessi

Tribunale Roma, 04 Giugno 2014. Est. Romano.


Società - Delibera assembleare - Abuso della deliberazione - Uso della regola di maggioranza non conforme ai limiti desumibili da principi impliciti o espressi nell'ordinamento - Perseguimento di interessi divergenti da quelli societari - Lesione dei diritti del singolo partecipante - Fattispecie in tema di scioglimento

Società - Deliberazioni assembleari - Abuso di potere - Condizioni

Delibera assembleare di scioglimento anticipato della società - Conflitto di interessi - Contrasto tra l'interesse del socio e l'interesse sociale - Interesse della società alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale - Irrilevanza



Nonostante non esista una norma che identifichi espressamente una fattispecie di abuso delle deliberazioni assembleari, tuttavia la stessa è ammissibile per indicare un uso della regola di maggioranza non conforme ai limiti della sua applicazione che siano desumibili da un principio implicito dell'ordinamento oppure da un enunciato normativo espresso da una clausola generale. La deliberazione di scioglimento di una società che sia stata adottata dai soci nelle forme legali e con le maggioranze prescritte, può essere invalidata, sotto il profilo dell'abuso o eccesso di potere, quando risulti arbitrariamente e fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al perseguimento di interessi divergenti da quelli societari ovvero alla lesione dei diritti del singolo partecipante (come nel caso in cui lo scioglimento sia indirizzato soltanto all'esclusione del socio); all'infuori di tali ipotesi, resta preclusa ogni possibilità di sindacato in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla suddetta decisione, non potendosi ritenere sussistente un interesse giuridicamente tutelato del socio alla conservazione del proprio status. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'abuso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando la deliberazione: a) non trovi alcuna giustificazione nel'interesse della società e concreti una deviazione dell'atto dallo scopo economico pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto quello sociale; b) sia il risultato di un'intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli in quanto rivolta al conseguimento di interessi extrasociali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non può ritenersi impugnabile per conflitto di interessi la delibera di scioglimento anticipato della società ex articolo 2484 numero 6 c.c., in quanto la situazione di conflitto rilevante ai fini dell'articolo 2373 c.c. deve essere valutata con riferimento non già a contrastanti interessi dei soci, bensì a un eventuale contrasto tra l'interesse del socio e l'interesse sociale inteso come l'insieme degli interessi riconducibili al contratto di società, tra i quali non è ricompreso l'interesse della società alla prosecuzione della propria attività imprenditoriale, giacché la stessa disciplina legale del fenomeno societario consente che la maggioranza dei soci ponga fine all'impresa comune senza subordinare tale decisione ad alcuna condizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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