Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12799 - pubb. 10/06/2015

Trasferimento di sede all'estero e presupposti per la cancellazione dal registro delle imprese italiano

Tribunale Roma, 17 Febbraio 2015. Est. Romano.


Registro imprese - Cancellazione di società costituita in Italia per trasferimento in altro stato - Condizioni - Continuità - Iscrizione della delibera assembleare che dispone il trasferimento - Cancellazione dal registro imprese italiano - Prova documentale del trasferimento presso lo Stato indicato nella delibera - Sparizione della società



Con riferimento specifico alla cancellazione della società costituita in Italia dal registro delle imprese per effetto del trasferimento della relativa sede sociale in altro Stato, lo stesso può ritenersi legittimo (e quindi efficace) secondo la legge italiana, solo se secondo la legge dello Stato di destinazione si ammetta, come l’ordinamento italiano ammette (per le società per azioni: artt. 2369, quinto comma 2437, primo comma, lett. c), c.c., rispettivamente in tema di seconda convocazione di assemblea straordinaria e di diritto di recesso del socio; per le società a responsabilità limitata: art. 2473, primo comma, c.c., in tema di diritto di recesso del socio), la continuità (senza quindi alcun effetto dissolutivo ovvero estintivo dell’ente, come nel caso di cancellazione dal registro delle imprese successiva all’approvazione del bilancio finale di liquidazione: art. 2495 c.c.) di una società commerciale costituita in Italia che abbia nello stesso Stato di destinazione trasferito la propria sede; pertanto, fermo restando l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese di deliberazione assembleare di società di capitali costituita in Italia con la quale venga disposto il trasferimento della sede sociale nel territorio di altro Stato, in tanto può legittimamente procedersi alla cancellazione della stessa società dal registro delle imprese italiano ove tale deliberazione è iscritta, costituente atto destinato a dare efficacia anche per i terzi al disposto trasferimento, in quanto vi sia prova documentale dell’effettivo trasferimento della persona giuridica presso lo Stato indicato nella medesima delibera; potendosi altrimenti pervenire ad una vera e propria “sparizione” della società medesima, costituente frattura irreparabile della vicenda evolutiva che il sistema di iscrizione intende rendere pubblico ai terzi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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