Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13270 - pubb. 02/09/2015

Impugnazione di delibere di associazioni riconosciute, procedimento, prescrizione dell'azione ed effetto retroattivo della sentenza di annullamento passata in giudicato

Tribunale Roma, 23 Febbraio 2015. Est. Cassaniti.


Associazioni riconosciute - Impugnazione di delibere - Riserva di collegialità

Associazioni riconosciute - Impugnazione di delibere - Applicazione delle norme dettate in materia di società di capitali - Assenza di un termine per la proposizione dell'impugnazione - Applicazione del termine di prescrizione quinquennale

Associazioni riconosciute - Impugnazione di delibere - Procedimento - Applicazione alle ipotesi di nullità ed anche a quelle di annullabilità

Associazioni riconosciute - Impugnazione di delibere - Inesistenza - Applicazione del procedimento di cui all'articolo 23 c.c.

Sentenza di annullamento - Delibere assembleari - Efficacia retroattiva - Passaggio in giudicato - Necessità

Annullamento di delibere assembleari - Efficacia retroattiva della sentenza di annullamento - Limiti dei rapporti medio tempore sorti



In materia di impugnazione di delibere assembleari di associazioni o di altri organi di associazioni riconosciute, la competenza a decidere spetta al collegio ex art. 50-bis, comma 1, n° 1, c.p.c., con la conseguenza che, sussistendo la legittimazione all’impugnazione anche in capo al pubblico ministero, esiste una riserva di collegialità in base al combinato disposto degli artt. 50-bis n° 1, 69 e 70, comma 1, n° 1, c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Pur essendo vero che, per giurisprudenza costante, in materia di invalidità delle deliberazioni assunte da un organo dell’associazione, si applicano, nei limiti della compatibilità, quelle disposizioni codicistiche, dettate in materia di società di capitali, che disciplinano i singoli vizi che afferiscono alle deliberazioni dell’assemblea, va rilevato che l’art. 23 c.c., a differenza dell’art. 24 c.c. in materia di impugnazione di delibere di esclusione, non prevede alcun termine per la proposizione dell’impugnazioni di delibere dell’assemblea o di altro organo dell’ente, per cui deve applicarsi la prescrizione quinquennale, dettata in generale per le domande di annullamento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’art. 23, comma 1, c.c. prevede una speciale forma di annullabilità e delinea la procedura che l’interessato deve seguire al fine di impugnare la delibera che egli ritiene viziata: tale procedura -come parallelamente avviene in materia di impugnazione delle deliberazioni, siano esse nulle o annullabili, assunte dalle assemblee di società di capitali (art. 2378 c.c.)- ben si attaglia sia alle ipotesi di nullità della deliberazione che a quelle di annullabilità (cfr. Cass. 1498/78 proprio sulla applicabilità dell’art. 23 c.c. con riferimento ad entrambe le fattispecie di invalidità). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La riforma del diritto societario intervenuta nel 2004 (e l’evoluzione giurisprudenziale intervenuta sul punto) ha, da una parte, manifestato l’intenzione di eliminare la categoria, di creazione giurisprudenziale, dell’inesistenza dell’atto, codificando le ipotesi in passato ad essa riconducibili come cause di nullità ed ha, dall’altra parte, evidenziato il carattere tassativo dei vizi sanzionati con la nullità stessa, categoria ridotta ad ipotesi eccezionali, con tutti gli effetti conseguenti in tema di interpretazione ed applicazione; ne consegue che, nell’ambito del mutato quadro normativo di riferimento, anche la deliberazione nulla costituisce un atto giuridico, comunque esistente, che andrà eventualmente rimosso dall’autorità giurisdizionale sulla base di una istanza promossa, per le associazioni, dall’interessato con il procedimento previsto dall’art. 23 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Le sentenze di annullamento, ivi comprese quelle di delibere assembleari, hanno natura ed efficacia costitutiva, con la conseguenza che le stesse producono effetti retroattivi solo a seguito del passaggio in giudicato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La efficacia retroattiva delle sentenze di annullamento passate in giudicato incontra i limiti dei rapporti medio tempore sorti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Il testo integrale


 


Testo Integrale