Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13362 - pubb. 16/09/2015

Azione di responsabilità ex articolo 2476 c.c. e presupposto per l'instaurazione del giudizio cautelare

Tribunale Roma, 09 Novembre 2012. Est. Romano.


Società cooperative - Responsabilità limitata - Azione di responsabilità ex articolo 2476 c.c. - Controllo giudiziario ex articolo 2545-quinquesdecies c.c. - Natura alternativa dei due rimedi - Esclusione

Società a responsabilità limitata - Revoca dell'amministratore - Richiesta avanzata prima dell'esercizio dell'azione - Presupposti - Nomina di curatore speciale - Necessità

Società a responsabilità limitata Azione sociale di responsabilità come presupposto dell'azione cautelare - Esclusione



I rimedi dell'azione di responsabilità ex art 2476 c.c. e del controllo giudiziario ai sensi dell'art. 2545-quinquesdecies c.c., pur presentando, come è ovvio, elementi di interferenza, non sono tra loro sovrapponibili, operando su versanti del tutto distinti e, eventualmente, complementari. Il primo rimedio, infatti, ha natura e carattere risarcitorio, tanto che nell'ambito del relativo procedimento non è consentito al giudice adottare provvedimenti atipici a tutela della corretta gestione societaria allorquando le irregolarità riscontrate non siano di gravità tale da determinare la revoca dell'amministratore e, comunque, non è consentito nominare un amministratore in luogo di quello revocato. Inoltre, anche l'adozione del provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore si inserisce nell'ambito di un procedimento finalizzato esclusivamente all'emanazione di una sentenza di condanna del rappresentante dell'organo gestorio al risarcimento del danno patito dalla società, con la conseguenza che la revoca può essere disposta solo allorquando il ricorrente dimostri l'esistenza, a carico della società, di un danno che l'ulteriore prosecuzione dell'attività gestoria da parte dell'amministratore nelle more del giudizio di merito possa accrescere. Al contrario, il procedimento di cui all'art. 2409 c.c. non ha finalità sanzionatoria delle gravi irregolarità della gestione, anche solo potenzialmente, dannose per la società, ma risulta funzionale alla eliminazione, attraverso l'attività di un pubblico ufficiale di nomina giudiziale, delle irregolarità riscontrate non rimosse dall'amministratore anche nel caso in cui esse non siano a questi personalmente imputabili. In definitiva, i rimedi contenuti nell'art. 2476, comma 3, c.c. non sono sovrapponibili a quelli recati dal precedente art. 2409 c.c., si che, in mancanza didisposizione di legge che ponga i rimedi medesimi in termini di sicura alternatività, e di non sussistenza di profili di incompatibilità di quello previsto dalla citata disposizione in materia dì società a responsabilità limitata con la disciplina caratterizzante le società cooperative, deve affermarsi la coesistenza degli stessi in riferimento alle "cooperative s.r.l.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nel caso in cui al momento dell'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, ovvero della richiesta di revoca dell'amministratore avanzata prima dell'esercizio dell'azione, la persona fisica che il socio assume abbia cagionato pregiudizio al patrimonio sociale per violazione dei doveri ad essa incombenti ex art. 2476, comma 1, c.c., sia ancora titolare (in base alla specifica regola statutaria) del potere di rappresentanza sostanziale della società (artt. 2475 e 2475-bis c.c.), da esercitarsi anche nel processo relativo a tali azioni (di merito e cautelare), è necessario, in funzione della valida instaurazione del rapporto processuale anche nei confronti della società (litisconsorte necessario), che prima dell'inizio del processo ovvero del procedimento relativo alle azioni stesse alla persona giuridica venga nominato curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c.: e ciò in ragione dell'evidente ed attuale conflitto di interessi fra rappresentante (l'amministratore che sia anche dotato del potere di rappresentanza della società) e rappresentato (la società). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità non costituisce presupposto processuale per l'esercizio dell'azione cautelare specificamente "vicaria" di quella di merito, dal momento che, non contenendo l'art. 2476, comma 3, c.c., una norma di legge processuale speciale, non vi è ragione per escludere, nella sussistenza dei presupposti di natura sostanziale previsti dalla stessa disposizione, l'adozione dello specifico provvedimento cautelare da essa contemplato anche prima dell'esercizio dell'azione sociale di responsabilità da parte del socio, ai sensi dell'art. 669-ter c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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