Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13720 - pubb. 24/11/2015

È valida la convocazione dell'assemblea dei soci mediante messaggio di posta elettronica certificata

Tribunale Roma, 31 Luglio 2015. Est. Romano.


Società di capitali - Delibera assembleare - Impugnazione - Citazione - Illegittimità formale e sostanziale - Natura anche processuale del termine - Sospensione feriale dei termini

Società di capitali - Modalità di convocazione dell'assemblea - Mancata previsione dello statuto - Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2479 bis c.c.

Società di capitali - Convocazione dell'assemblea - Equiparazione del messaggio di posta elettronica certificata alla missiva raccomandata



L'impugnazione della deliberazione assembleare, da proporsi mediante citazione, rappresenta l'unico rimedio accordato al socio per far valere l'illegittimità del provvedimento, nel caso in cui ne contesti la validità sotto il profilo formale e sostanziale. Pertanto, il termine previsto dal codice civile per la proposizione dell'impugnazione assume natura, oltre che sostanziale, anche processuale, con la conseguenza che esso resta soggetto alla sospensione durante il periodo feriale a norma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora lo statuto della società nulla preveda in ordine alle modalità di convocazione dell'assemblea, la stessa dovrà essere effettuata secondo le prescrizioni di cui all'articolo 2479 bis c.c. mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Poiché le disposizioni contenute nel d.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 consentono l'equiparazione tra missiva raccomandata con ricevuta di ritorno e messaggio di posta elettronica certificata - equiparazione che deriva dalla circostanza che entrambi i mezzi garantiscono in modo certo che la comunicazione entri nella sfera di conoscibilità del destinatario - deve necessariamente concludersi che l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata soddisfi i requisiti di forma richiesti dall'articolo 2479 bis c.c. per la convocazione dell'assemblea di una società di capitali e ciò indipendentemente dal fatto che l'indirizzo del socio non sia rinvenibile nel registro delle imprese. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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