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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14195 - pubb. 17/02/2016.

Volontaria giurisdizione; Istanza di revoca della cancellazione dal registro delle imprese


Tribunale di Napoli, 22 Settembre 2015. Est. Quaranta.

Giudice del Registro – Revoca della cancellazione dal registro delle imprese di società fallita

Cancellazione di società già fallita in ipotesi di chiusura del fallimento ai sensi dell’art. 118 l.f. in ipotesi di ripartizione attivo e mancanza di attivo – Ratio della norma – Cancellazione di società fallita in ipotesi di chiusura del fallimento a seguito di concordato – Esclusione


In considerazione del principio di tipicità delle annotazioni iscrivibili nel Registro delle Imprese, in base al significato attribuito al combinato disposto degli artt. 2188, 2193 c.c. e dell'art. 7 del d.p.R. n.581/1995 ed in virtù dello scopo a cui assurge il predetto registro, di cautelare le esigenze di certezza e sicurezza dei rapporti economici, per coloro i quali entrano in contatto con le attività di imprenditori e le società iscritte, è fondata la domanda di revoca dell’iscrizione della cancellazione di società fallita al di fuori delle ipotesi tassativamente prevista dalla legge.

Per il caso specifico della cancellazione di una società fallita dal registro delle imprese, la formalità è prevista esclusivamente dall’art. 118, comma 2 l.f. per le sole ipotesi di fallimento di una società chiuso ai sensi dell’art. 118, comma 1, nn. 3 e 4 l.f.
La scelta di legislatore (della riforma fallimentare del 2006), di prevedere la cancellazione dell’ente da parte del curatore e l’iscrizione camerale dell’evento solo in queste due ipotesi, si giustifica per il fatto che in entrambi i casi presi in considerazione dall’art. 118, alla chiusura del fallimento – comunque non completamente satisfattoria per i creditori – non residui alcun bene del patrimonio della fallita. E’ evidente che in tal modo la società si trovi nell’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale e, quindi, in una situazione liquidatoria; di più, con una liquidazione (concorsuale) già definita e conclusa.
Il legislatore non ha previsto l’iscrizione della cancellazione della società in ipotesi di chiusura del fallimento a seguito esecuzione di un concordato fallimentare. Ciò anche perché il piano concordatario può anche prescindere dalla cessione dei beni sociali ai creditori e, quindi, dall’azzeramento del patrimonio della società.
L’ordinamento non prevede un effetto legale di cancellazione a carico della società già fallita, derivante dalla definizione concordataria né, di conseguenza, il dovere di pubblicizzare l’evento.
L’ostensibilità ai terzi delle vicende della fallita, viene assicurata dalla prescrizione contenuta dall’art. 130 cit, a proposito dell’annotazione camerale del decreto di chiusura del fallimento per avvenuta esecuzione di un concordato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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